COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 67 – Reclamo US Pontelungo 1949 avverso la squalifica del calciatore Michael Ferrari per cinque giornate. Gara Nolese – Pontelungo del 4 marzo 2012 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 46 dell’8 marzo 2012 D.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 67 - Reclamo US Pontelungo 1949 avverso la squalifica del calciatore Michael Ferrari per cinque giornate. Gara Nolese - Pontelungo del 4 marzo 2012 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 46 dell'8 marzo 2012 D.P. Savona La società ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Michael Ferrari espulso per aver spinto un avversario a gioco fermo colpendolo con una manata alla schiena; di seguito sputava contro il medesimo colpendolo al viso; ritardava quindi l’uscita dal terreno di gioco. La società reclamante lamenta l’eccessività della sanzione proponendo eccezioni che non trovano riscontro sugli atti ufficiali: in particolare insiste sul fatto che il proprio tesserato è estraneo all’episodio dello sputo rivolto all’avversario. Chiede perciò un’equa riduzione della squalifica del Ferrari. In via preliminare la C.D. deve ricordare alla società proponente l’istanza che i reclami vanno redatti su carta intestata della società e, quando ciò non fosse possibile, almeno convalidati con l’apposizione in calce del timbro sociale. L’appello è infondato e va respinto. Rigettate le contrarie eccezioni della società reclamante, perché estranee al resoconto arbitrale, la sanzione appare perfettamente in ordine con quanto è riferito negli atti ufficiali nei quali emerge l’aggravante dell’aver sputato all’avversario colpendolo al viso. Il gesto dello sputare costituisce grave ingiuria ed è considerato, dal Regolamento di Gioco, condotta violenta. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come dianzi proposto dalla società US Pontelungo 1949 e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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