COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 – Reclamo ASD Vecchiaudace Campomorone avverso la squalifica del calciatore Mattia Scotto per quattro giornate – Gara Vecchiaudace Campomorone – Fulgor Pontedecimo del 4.3.2012 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 51 del 9 marzo 2012.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 – Reclamo ASD Vecchiaudace Campomorone avverso la squalifica del calciatore Mattia Scotto per quattro giornate - Gara Vecchiaudace Campomorone - Fulgor Pontedecimo del 4.3.2012 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 51 del 9 marzo 2012. La società ASD Vecchiaudace Campomorone propone reclamo avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitte al calciatore Mattia Scotto, espulso per duplice atto di violenza verso due avversari. L’arbitro aveva riferito che il giocatore era stato espulso per aver colpito con un calcio da dietro un avversario e per averne aggredito, successivamente, un secondo colpendolo con due pugni alla testa. La società ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione ricostruendo i fatti in modo differente dal resoconto arbitrale. Chiede pertanto la riduzione della squalifica nella misura che sarà ritenuta di giustizia e di ragione. La Commissione Disciplinare, analizzati i documenti e respinta la richiesta d’audizione perché non formulata in forma esplicita, ricostruisce i fatti secondo quanto riportato sul referto arbitrale, riconoscendo agli atti ufficiali di gara la valenza di prova privilegiata e conferma pertanto la sanzione irrogata. Per questi motivi respinge il ricorso come sopra proposto e dispone l’incameramento della tassa versata.
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