COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 22/03/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ROZZANO CALCIO – CITTA DI SEGRATE
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 22/03/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ROZZANO CALCIO - CITTA DI SEGRATE
Dagli atti ufficiali si rileva che al 35° del 2° tempo il direttore di gara ha sospeso in via definitiva l’incontro a seguito del verificarsi di una grave rissa che ha visto coinvolti la maggior parte dei calciatori presenti sul terreno di giuoco appartenenti ad entrambe le società, tra coloro che partecipavano alla rissa ve ne erano alcuni tra quelli di riserva ed anche alcuni che, già sostituiti o precedentemente espulsi rientravano indebitamente sul terreno di gioco compiendo atti di violenza. In parallelo a ciò, sulle tribune si scatenava una altra rissa tra i sostenitori delle due società che tra l’altro inveivano e minacciavano il direttore di gara infatti alcuni spettatori cercavano di entrare sul terreno di giuoco, venendo tuttavia fermati dal comportamento fattivo e collaborativo dei dirigenti, in particolare quelli locali.
Nella confusione l’arbitro ha identificato solo alcuni tra i calciatori delle due società partecipanti alla rissa: in particolare:
Sanchez Henry Gaston, della società Rozzano Calcio già espulso per fatto di gioco rientrava indebitamente sul terreno di giuoco partecipava alla rissa e colpiva con due calci un avversario;
Tocci Michele, della società Rozzano Calcio partecipava alla rissa e colpiva con un pugno al volto un avversario;
Ciriolo Giuseppe, della società Rozzano Calcio partecipava alla rissa e colpiva con due pugni e con calci un avversario;
Sanchez Eddy Gaston, della società Rozzano Calcio partecipava alla rissa e colpiva con un calcio ed alcune manate un avversario;
De Simone Gianluca, della società Rozzano Calcio già sostituito rientrava indebitamente sul terreno di giuoco e partecipava alla rissa e colpendo con due pugni un avversario;
Reyes Kevin, della società Città di Segrate partecipava alla rissa e colpiva uno sputo al corpo e con una gomitata e pugni un avversario;
Giaimo Mirko, della società Città di Segrate dalla panchina entrava indebitamente sul terreno di giuoco partecipava alla rissa e colpiva con due pugni un avversario;
Calcagno Federico, della società Città di Segrate partecipava alla rissa e colpiva con un calcio un avversario causandogli un taglio sul fianco;
Lallo Luca, della società Città di Segrate partecipava alla rissa e colpiva con manate al volto un avversario;
Di Pietro Marco, della società Città di Segrate già sostituito rientrava indebitamente sul terreno di giuoco e partecipava alla rissa e colpiva con pugni un avversario.
Come detto a causa della grande confusione l’arbitro non è invece stato in grado di distinguere con precisione le ulteriori e diverse responsabilità di ogni altro partecipante alla rissa medesima.
Nel lasciare il terreno di gioco il calciatorre della società Rozzano Calcio Issawy Karim sputava addosso al direttore di gara colpendolo al fianco.
Constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro perché avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori partecipanti alla rissa ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori, come previsto dalla vigente normativa federale, l’Arbitro decideva di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 35° minuto del secondo tempo.
Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art.17 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara(cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n°.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che”….. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata(C.A.F. in C.U. n°.27 del 19-05-1994)
All’atto dell’irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore Lallo Luca della società Città di Segrate ha partecipato alla gara con il n°16 tuttavia non risulta tesserato ( quindi non può essere sanzionato) per la società in questione essendo svincolato a far tempo dal 16-12-2011. Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso gli Uffici Tesseramento del CRLe della delegazione di Milano.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
P.Q.S.
DELIBERA
di comminare alle Società Rozzano calcio e Città di Segrate la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del C.G.S.;
- di comminare alle Società Rozzano calcio e Città di Segrate la sanzione dell’ammenda pari a € 150,00 in quanto oggettivamente responsabile della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo tutti i propri calciatori e sostenitori dando atto che la sanzione è limitata per il fattivo comportamento dei dirigenti;
- di comminare a carico della società Città di Segrate l’ammenda di € 80,00 per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
- di inibire fino al 18-04-2012 il dirigente responsabile della società Città di Segrate Signor Palumbo Francesco
Inoltre
- di squalificare i seguenti calciatori per le motivazioni su indicate:
Sanchez Henry Gaston, della società Rozzano Calcio 4 gare;
Tocci Michele, della società Rozzano Calcio, 3 gare;
Ciriolo Giuseppe, della società Rozzano Calcio 3 gare;
Sanchez Eddy Gaston, della società Rozzano Calcio 3 gare;
De Simone Gianluca, della società Rozzano Calcio 3 gare;
Issawy Karim della società Rozzano Calcio 4gare;
Reyes Kevin, della società Città di Segrate 5 gare;
Giaimo Mirko, della società Città di Segrate 3 gare;;
Calcagno Federico, della società Città di Segrate 5 gare;
Di Pietro Marco, della società Città di Segrate 3 gare..