COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 22/03/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Reclamo società SAN PAOLO D’ARGON Camp. Eccellenza Gir. B gara del 4-03-2012 tra Sondrio Calcio / San Paolo d’Argon C.U. n. 42 del CRL datato 8-03-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 22/03/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Reclamo società SAN PAOLO D'ARGON Camp. Eccellenza Gir. B
gara del 4-03-2012 tra Sondrio Calcio / San Paolo d'Argon
C.U. n. 42 del CRL datato 8-03-2012
La società SAN PAOLO D'ARGON ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BENTIL Philemon per tre gare per atto di violenza nei confronti di un avversario, lamentando che il calciatore sanzionato disturbato da un avversario allungava il braccio destro in modo non violento lo allontanava con la mano e chiedendo la riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva, le argomentazioni fornite dalla reclamante non consentono di accogliere la richiesta di riduzione della squalifica. La sanzione, pertanto, appare equa e il reclamo non merita accoglimento e va confermata la decisione del G.S.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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