COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 22/03/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Reclamo società MISSAGLIA SPORTIVA Camp. 2° Categoria Gir. L Gara del 04-03-2012 tra Missaglia Sportiva / Verderio C.U. n. 30 della delegazione di Lecco datato 08-03-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 22/03/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Reclamo società MISSAGLIA SPORTIVA Camp. 2° Categoria Gir. L Gara del 04-03-2012 tra Missaglia Sportiva / Verderio C.U. n. 30 della delegazione di Lecco datato 08-03-2012 La società MISSAGLIA SPORTIVA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore SPERINDE Yuri per quattro gare, RIVA Alex per tre gare e BALINI Matteo per tre gare e l’allenatore CORBETTA Ezio fino al 06.04.2012, lamentando che i propri tesserati non hanno mantenuto un comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dell’arbitro; nonché contro l’ammenda di euro 100,00 comminata per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti del direttore di gara e degli avversari. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini rileva : la sanzione comminata dal GS ai calciatori SPERINDE Yuri, RIVA Alex, BALINI Matteo, nonché all’allenatore CORBETTA Ezio deve ritenersi congrua in relazione al comportamento offensivo ed irrispettoso tenuto dai tesserati della società MISSAGLIA così come descritto chiaramente dall’arbitro nel rapporto e pertanto, anche alla luce dei criteri adottati da questa Commissione merita di essere confermata. Quanto invece all’ammenda comminata dal GS alla reclamante per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti del direttore di gara e degli avversari, questa Commissione pur affermando la gravità delle offese pronunciate dai tifosi, stante i criteri adottati abitualmente ritiene debba essere sia pur lievemente mitigata. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La sanzione dell’ammenda comminata alla società MISSAGLIA SPORTIVA ad euro 60,00. Confermato per il resto la decisione del G.S. Dispone l’accredito della tassa se già versata.
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