COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul – – Comunicato Ufficiale N° 135 del 21/03/2012 – Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CALCIO SETTEMBRINA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SETTEMBRINA/MOGLIANESE DEL 3.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 127 del 7.3.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
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- Comunicato Ufficiale N° 135 del 21/03/2012
- Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. CALCIO SETTEMBRINA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SETTEMBRINA/MOGLIANESE DEL 3.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 127 del 7.3.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Calcio Settembrina la sanzione dell’ammenda di € 300,00 “per essere la propria tifoseria venuta a vie di fatto con i sostenitori della squadra avversaria, contravvenendo alle norme antiviolenza attualmente in vigore”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Calcio Settembrina, negando ogni contatto fisico dei propri sostenitori con quelli della squadra avversaria, con i quali vi fu una discussione subito sedata dall’intervento di alcuni propri dirigenti presenti e chiedendo, pertanto, l’annullamento dell’ammenda.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che a fine gara due o tre sostenitori locali vennero a contatto con tre o quattro tifosi della squadra ospite che inveivano contro di loro; l’episodio fu circoscritto anche per l’intervento di altre persone presenti.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
In base alle dichiarazioni dell’arbitro i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, posti in essere con le modalità puntualmente descritte dall’ufficiale di gara, risultano ridimensionati nella loro entità e gravità.
Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi.
Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla Società, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della Società.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Settembrina riduce ad € 100,00 (cento/00) la sanzione dell’ammenda applicata alla medesima Società.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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