COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 84 del 22 Marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale, 5.2.1. RICORSO VENAFRO – AVVERSO ESITO GARA (GARA BOJANO – VENAFRO DELL’11/03/2012 – CAMPIONATO REG. DI ECCELLENZA – 7^ GIORNATA DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 84 del 22 Marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale, 5.2.1. RICORSO VENAFRO - AVVERSO ESITO GARA (GARA BOJANO – VENAFRO DELL’11/03/2012 - CAMPIONATO REG. DI ECCELLENZA – 7^ GIORNATA DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 82 del 15/03/2012; acquisito il reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe ritualmente presentato dalla società Venafro, con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 33, 38 e 46 CGS; rilevato altresì che la società Bojano non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni le proprie controdeduzioni in merito, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 33 e 38 CGS;; letto il reclamo, osserva che la società Venafro chiede l’applicazione, ai danni della società Bojano, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver disatteso, a suo giudizio, all’obbligo, stabilito dal Consiglio Direttivo del CR Molise per il Campionato Regionale di Eccellenza – s.s. 2011/2012, di impiegare sin dall’inizio e per tutta la durata della gara e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti due calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi e un calciatore nato dal 1° gennaio 1994 in poi. A detta della reclamante, infatti, la società Bojano nella gara in epigrafe sostituiva il calciatore Foresta Giovanni (classe 1993) con Ricci Michele (classe 1978), rimanendo sul terreno di gioco con due calciatori “Juniores” e cioè Zaccari Giacomo (classe 1994) e Panariello Gennaro (classe 1993). Osserva questo GST. Dalla lettura del referto arbitrale si evince che la società Bojano, nella lista dei calciatori consegnata all’arbitro prima dell’incontro, inseriva, tra gli altri, i calciatori n. 1 Zaccari Giacomo (classe 1994), n. 2 Panariello Gennaro (classe 1993), n. 11 Foresta Giovanni (classe 1993), n. 15 Reale Alessio (classe 1993) e n. 16 Biele Marco (classe 1994). Al 1’ del secondo tempo la società Bojano sostituiva contemporaneamente il n. 11 Foresta (classe 1993) con il n. 13 Ricci Michele (classe 1978) e il n. 8 Mastropietro Stefano (classe 1986) con il n. 15 Reale (classe 1993); pertanto iniziava il secondo tempo con due calciatori classe 1993 (Panariello e Reale) ed un calciatore classe 1994 (Zaccari), ottemperando pienamente a quanto disposto dal C.D. del CR Molise per il Campionato Regionale di Eccellenza per la corrente stagione sportiva. Tutto ciò premesso D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Venafro; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe: Bojano – Venafro 2 – 2. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it