COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della A.D.P. BSR GRUGLIASCO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 48 del 8.3.2012, con il quale veniva comminata alla ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (gara PISCINESERIVA – BSR GRUGLIASCO del 4.3.2012 – Campionato di Promozione girone C)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22.03.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della A.D.P. BSR GRUGLIASCO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo
pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 48 del 8.3.2012, con il
quale veniva comminata alla ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (gara
PISCINESERIVA - BSR GRUGLIASCO del 4.3.2012 - Campionato di Promozione girone C)
Con il ricorso in oggetto la BSR Grugliasco impugna la delibera assunta dal Giudice Sportivo
richiedendone l'annullamento, adducendo che la presenza di un numero modestissimo di propri
tifosi consentiva di escludere che gli insulti profferiti dagli spettatori nei confronti del direttore di gara
fossero riconducibili ai propri sostenitori; tali considerazioni venivano supportate da una
dichiarazione del presidente della società avversaria, il quale affermava di non aver sentito
profferire ingiurie nei confronti dell'arbitro da parte dei sostenitori della società ricorrente.
Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, rileva
anzitutto che, come noto, il rapporto dell'arbitro costituisce fonte di piena prova per gli organi della
giustizia sportiva e non può essere smentito da dichiarazioni contrarie rilasciate da singoli tesserati.
Nel caso di specie, tuttavia, considerato da un lato che la riconducibilità degli insulti ad entrambe le
tifoserie è frutto di una mera deduzione dell'arbitro e dall'altro lato che la BSR Grugliasco era
società ospitata sul terreno di gioco della Piscineseriva, si ritiene equo disporre una lieve riduzione
della sanzione comminata dal Giudice Sportivo.
Per tali motivi la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
ad € 100,00 l’ammenda comminata alla BSR GRUGLIASCO.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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