COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. HURJUI Narcis, calciatore tesserato per la società U.S.D. CARRARA 90, del sig. MIRISOLA Giuseppe, presidente della società A.S.D. SPORTING ROSTA, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 2 C.G.S., 40 comma 4 N.O.I.F., nonché della società A.S.D. SPORTING ROSTA a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. ed oggettiva per le condotte delle persone che hanno svolto attività nell’interesse della società ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. così come previsto dell’art. 1 comma 5 C.G.S., della società U.S.D. CARRARA 90 a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte del proprio tesserato HURJUI Narcis ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. HURJUI Narcis, calciatore tesserato per la società U.S.D. CARRARA 90, del sig. MIRISOLA Giuseppe, presidente della società A.S.D. SPORTING ROSTA, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 2 C.G.S., 40 comma 4 N.O.I.F., nonché della società A.S.D. SPORTING ROSTA a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. ed oggettiva per le condotte delle persone che hanno svolto attività nell'interesse della società ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. così come previsto dell'art. 1 comma 5 C.G.S., della società U.S.D. CARRARA 90 a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte del proprio tesserato HURJUI Narcis ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 31.1.12 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione, per avere contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, il calciatore HURJUI Narcis, il quale benché tesserato per la società U.S.D. CARRARA 90 sottoscriveva una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. SPORTING ROSTA, il sig. MIRISOLA Giuseppe, presidente della società stessa, perché ometteva di effettuare i controlli volti ad accertare gli eventuali impedimenti al tesseramento del calciatore HURJUI Narcis; deferiva altresì la A.S.D. SPORTING ROSTA a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al suo presidente ed oggettiva per le condotte delle persone che avevano svolto attività nell'interesse della società, nonché la U.S.D. CARRARA 90 a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte del proprio tesserato HURJUI Narcis. All’udienza del 16.3.12, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Mario CARPENTERI in rappresentanza della Procura Federale, il sig. MIRISOLA Giuseppe in proprio ed in qualità di presidente della A.S.D. SPORTING ROSTA, il sig. LIBERTINI Alberto, segretario della U.S.D. CARRARA 90, delegato dal presidente in rappresentanza della società. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti presenti concordavano quindi l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. MIRISOLA Giuseppe mesi due di inibizione; - per la società SPORTING ROSTA l’ammenda di € 350, 00; - per la società CARRARA 90 l'ammenda di € 100,00. Con riferimento alla posizione del calciatore HURJUI Narcis, il Procuratore Federale richiedeva l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi tre. MOTIVI DELLA DECISIONE I) Relativamente alla posizione del sig. Mirisola Giuseppe, della ASD SPORTING ROSTA e della USD CARRARA 90 Vista la richiesta di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S., Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate alle Società incolpate ed al sig. Mirisola Giuseppe, presidente della ASD SPORTING ROSTA, Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua, Codesta Commissione disciplinare applica le sanzioni indicate in calce. II)Relativamente alla posizione del sig. Hurjui Narcis La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene incontestabilmente acclarate le violazioni ascritte al giocatore Hurjui Narcis. E’ agli atti la richiesta di tesseramento per la ASD SPORTING ROSTA, sottoscritta allorquando il medesimo era già tesserato per la USD CARRARA 90. Non v’è dubbio quindi che il sig. Hurjui Narcis, il quale ha ritenuto di non comparire avanti all’odierno giudicante, abbia posto in essere una condotta contraria ai principi di correttezza e probità sportiva, con la precisa finalità di indurre in errore l’Ufficio Tesseramenti; tale condotta deve quindi essere adeguatamente sanzionata. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA - applica al signor MIRISOLA Giuseppe la sanzione della inibizione per mesi due ovverosia fino al 20 maggio 2012, alla società ASD SPORTING ROSTA la sanzione dell’ammenda per € 350,00 (trecentocinquanta0) ed alla USD CARRARA 90 la sanzione dell'ammenda per € 100,00 (cento/00). - commina al giocatore HURJUI Narcis la sanzione della squalifica per mesi tre ovverosia fino al 20 Giugno 2012.
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