COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 22 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, Gara: POL.D. SANSEVERESE – U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI del 4 Marzo 2012. (Reclamo della POL.D. SANSEVERESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 dell’8 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 22 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, Gara: POL.D. SANSEVERESE – U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI del 4 Marzo 2012. (Reclamo della POL.D. SANSEVERESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 dell’8 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; rilevato che l’intervento tempestivo della forza pubblica non ha consentito il verificarsi di episodi di particolare rilevanza per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 200,00 P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società POL.D. SANSEVERESE; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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