COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 22 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: ATLANTYC LATERZA – VIRTUS LATERZA del 25.02.2012 (Reclamo dell’A.S.D. Virtus Laterza del 6.3.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Taranto, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Taranto n. 50 del 01.03.2012).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°58 del 22 marzo 2012
Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale,
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
GARA: ATLANTYC LATERZA – VIRTUS LATERZA del 25.02.2012 (Reclamo dell’A.S.D. Virtus
Laterza del 6.3.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione
Provinciale di Taranto, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Taranto n. 50 del
01.03.2012).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito il sig. Salluce Gianvito per delega della Società istante;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
Accertato, all’esito dell’istruttoria, che il comportamento tenuto dai calciatori Angelini Giuseppe e
Dobrozi Desantil integra gli estremi di cui all’art. 19, co. 4, lett. a), C.G.S., sicché può essere
sanzionato con la squalifica per due giornate di gara a carico di ciascuno di essi;
Rilevato, di contro, che il comportamento del calciatore Brunone Vittorio, della cui identità il
Direttore di gara si è detto certo, va ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 19, co. 4, lett. b), C.G.S.
per cui si appalesa congrua la squalifica per tre giornate a tale titolo, cui va aggiunta quella di una
giornata per la doppia a ammonizione (in totale 4 giornate);
Considerato che il reclamo è inammissibile relativamente alla posizione del dirigente
accompagnatore Mastrodomenico Giuseppe (inibizione sino al 26.3.2012) a termini dell’art. 45, co.
3, lett. b), C.G.S.;
Tutto ciò innanzi esposto,
DELIBERA
1) ridursi a due giornate di gara la squalifica inflitta ai calciatori Angelini Giuseppe e Dobrozi
Desantil;
2) confermarsi la squalifica inflitta in prime cure al calciatore Brunone Vittorio;
3) dichiararsi inammissibile il reclamo relativamente alla posizione del dirigente accompagnatore
della Virtus Laterza, sig. Mastrodomenico Giuseppe;
4) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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