COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 22 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: ATLANTYC LATERZA – VIRTUS LATERZA del 25.02.2012 (Reclamo dell’A.S.D. Virtus Laterza del 6.3.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Taranto, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Taranto n. 50 del 01.03.2012).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 22 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: ATLANTYC LATERZA – VIRTUS LATERZA del 25.02.2012 (Reclamo dell’A.S.D. Virtus Laterza del 6.3.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Taranto, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Taranto n. 50 del 01.03.2012). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito il sig. Salluce Gianvito per delega della Società istante; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; Accertato, all’esito dell’istruttoria, che il comportamento tenuto dai calciatori Angelini Giuseppe e Dobrozi Desantil integra gli estremi di cui all’art. 19, co. 4, lett. a), C.G.S., sicché può essere sanzionato con la squalifica per due giornate di gara a carico di ciascuno di essi; Rilevato, di contro, che il comportamento del calciatore Brunone Vittorio, della cui identità il Direttore di gara si è detto certo, va ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 19, co. 4, lett. b), C.G.S. per cui si appalesa congrua la squalifica per tre giornate a tale titolo, cui va aggiunta quella di una giornata per la doppia a ammonizione (in totale 4 giornate); Considerato che il reclamo è inammissibile relativamente alla posizione del dirigente accompagnatore Mastrodomenico Giuseppe (inibizione sino al 26.3.2012) a termini dell’art. 45, co. 3, lett. b), C.G.S.; Tutto ciò innanzi esposto, DELIBERA 1) ridursi a due giornate di gara la squalifica inflitta ai calciatori Angelini Giuseppe e Dobrozi Desantil; 2) confermarsi la squalifica inflitta in prime cure al calciatore Brunone Vittorio; 3) dichiararsi inammissibile il reclamo relativamente alla posizione del dirigente accompagnatore della Virtus Laterza, sig. Mastrodomenico Giuseppe; 4) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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