COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22 Marzo 2102 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO • gara del 18/ 3/2012 FERMASSENTI S.GIOVANNI – FLUMINIMAGGIOREANTAS
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22 Marzo 2102
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
• gara del 18/ 3/2012 FERMASSENTI S.GIOVANNI - FLUMINIMAGGIOREANTAS
Il Giudice Sportivo,
-letto il referto arbitrale, attestante la mancata disputa della gara,
posta in calendario il giorno 18.03.2012 alle ore 15,00, per il
mancato arrivo sul terreno di gioco della società Fluminimaggioreantas;
-considerata la comunicazione fatta pervenire a mezzo fax al Comitato
Regionale LND dalla società Fluminimaggioreantas alle ore 14,34 del
18.03.2012, con la quale chiedeva il rinvio della gara in oggetto per
motivi di carattere eccezionale, determinati dall'incidente stradale
occorso all'autovettura che trasportava 5 atleti della propria
squadra, avvenuto nel corso della stessa giornata della gara;
- vista la documentazione successivamente inviata dalla società
Fluminimaggioreantas, comprovante il verificarsi del suddetto
incidente, tra cui il rapporto del Pronto Soccorso relativo ad uno dei
calciatori coinvolti, al quale venivano prescritti 15 gg di cure in
conseguenza dei traumi subiti nel sinistro;
-considerate fondate e di carattere eccezionale le motivazioni fornite
dalla società Flumninimaggiore Antas a giustificazione della mancata
disputa dell'incontro a margine;
DELIBERA
- di disporre il recupero della gara Fermassenti San Giovanni -
Fluminimaggioreantas, demandando al Comitato Regionale L.N.D. di
stabilirne la data.