COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.391 del 20.03.2012 Delibera della Commisione Disciplinare Procedimento 179/A Sig. Buzzurro Luca (Dirigente Società Nike Club Giardini – Me) avverso inibizione sino al 29/02/2012 – gara 3^ categoria ME Forza D’Agrò/Nike Club Giardini del 29/01/2012 – Comunicato Ufficiale 38 ME pubblicato il 02/02/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.391 del 20.03.2012 Delibera della Commisione Disciplinare Procedimento 179/A Sig. Buzzurro Luca (Dirigente Società Nike Club Giardini - Me) avverso inibizione sino al 29/02/2012 – gara 3^ categoria ME Forza D’Agrò/Nike Club Giardini del 29/01/2012 – Comunicato Ufficiale 38 ME pubblicato il 02/02/2012 Il Sig. Buzzurro Luca, Dirigente Società Nike Club Giardini, ha inoltrato appello avverso la personale inibizione indicata in epigrafe. La Commissione Disciplinare Territoriale ha tuttavia riscontrata la improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della dovuta tassa reclamo. P.Q.M. Senza esame di merito, dichiara la improcedibiltà dell’appello inoltrato. Procedimento n° 180/A ASD BOIKOS, avverso ammenda € 500,00– Campionato Serie D Calcio a 5° Gir. A Boikos – Vigor San Cataldo del 03/03/2012 - C.U. n° 37 del 07/03/2012 Delegazione Provinciale Agrigento. La ASD Boikos in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato le decisioni in epigrafe. In particolare la reclamante pur ammettendo i fatti ritiene la sanzione applicata sproporzionata all’accadimento dei fatti per cui ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare esaminato il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 2.1. gode di fede privilegiata in relazione al comportamento dei sostenitori rileva che il pubblico ha tenuto un comportamento antiregolamentare e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Ciò posto ritiene che il reclamo, comunque, debba trovare accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, ridetermina la sanzione a carico della società ASD Boikos in € 250,00 di ammenda. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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