COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.391 del 20.03.2012 Delibera della Commisione Disciplinare Procedimento n° 187/A USD AGIRA NISSORIA (En) avverso squalifica per otto gare dei calciatori Mordà Giuseppe e Scardilli Vincenzo e per quattro gare del calciatore Millauro Carmelo – Gara Campionato Promozione Gir. D Agira Nissoria – Enzo Grasso del 11/03/2012 – C.U. n° 383 del 15/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.391 del 20.03.2012 Delibera della Commisione Disciplinare Procedimento n° 187/A USD AGIRA NISSORIA (En) avverso squalifica per otto gare dei calciatori Mordà Giuseppe e Scardilli Vincenzo e per quattro gare del calciatore Millauro Carmelo – Gara Campionato Promozione Gir. D Agira Nissoria – Enzo Grasso del 11/03/2012 - C.U. n° 383 del 15/03/2012. La USD Agira Nissoria in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato le decisioni in epigrafe. In particolare la reclamante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione riduttiva per cui chiede la revisione delle sanzioni. La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. gode di fede privilegiata, rileva innanzitutto che al 22’ del 2 tempo il sig. Mordà Giuseppe veniva espulso per comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Lo stesso, dopo avere avuta notificata l’espulsione, strattonava il direttore di gara. Il Mordà, inoltre, al 46’ del 2° tempo, nonostante fosse stato espulso, partiva di corsa dallo spiazzo antistante il terreno di giuoco e penetrando all’interno dello stesso partecipava alla rissa che in quel momento era in corso, colpendo con ripetuti calci e pugni alcuni calciatori avversari. Rileva altresì che al 45’ del 2° tempo veniva espulso il calciatore Scardilli Vincenzo per avere colpito un avversario con una violenta gomitata alla testa e successivamente un altro avversario con due schiaffi. Infine al 46’ del 2° tempo, nonostante fosse stato espulso poco prima, partecipava ad una rissa colpendo con ripetuti calci e pugni un calciatore avversario che era disteso a terra. Ancora, il calciatore Millauro Carmelo al 46’ del 2° tempo partecipava ad una rissa colpendo con ripetuti calci e violenti pugni dei calciatori avversari. Da tutto quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati ai predetti calciatori e le sanzioni ad essi applicate dal giudice di prime cure sono congrue in relazione a quanto loro attribuito. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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