COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 22.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 11/ 3/2012 SCOGLITTI SOCCER – RINASCITA MELILLESE N.D.; Reclamo Rinascita Melillese.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 22.03.2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 11/ 3/2012 SCOGLITTI SOCCER - RINASCITA MELILLESE
N.D.; Reclamo Rinascita Melillese.
Si osserva in via preliminare che al reclamo proposto dalla
Società Rinascita Melillese non è stata allegata la ricevuta
attestante l'invio dello stesso alla Società controparte e che,
comunque, l'indirizzo della Società Scoglitti Soccer trascritto
nell'intestazione del ricorso (c/o Barrera Maurizio, Via IV Novembre, 95 -
97019 Vittoria) è difforme da quello comunicato dalla stessa per la
ricezione della corrispondenza; infatti, per la corrente stagione sportiva,
la corrispondenza della Società Scoglitti Soccer deve essere inviata c/o
Iapichino Salvatore, Via Palestro N. 558 - 97019 Vittoria, indirizzo
riportato anche nel C.U. n° 54 del 14/9/2011 - Calendario Prima Categoria, e
mai variato da allora;
Tali circostanze costituiscono motivo di inammissibilità
del reclamo e ne precludono l'esame di merito;
Considerato che la Società Rinascita Melillese non si
è presentata per la disputa della gara in oggetto;
Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società
Rinascita Melillese, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Rinascita Melillese la punizione
sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un
punto in classifica e l'ammenda di Euro 250,00 (1ma rinuncia).
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