COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.52 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI REGIONALI 121 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della U.S. PORTA A PIAGGE avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il calciatore Daniele Cerrai con una squalifica fino al 01/07/2012. C.U. n.48 del 01/03/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.52 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI REGIONALI 121 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della U.S. PORTA A PIAGGE avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il calciatore Daniele Cerrai con una squalifica fino al 01/07/2012. C.U. n.48 del 01/03/2012. Per aver spinto con il proprio petto l’arbitro, facendolo indietreggiare di circa un metro, veniva espulso dal terreno di gioco. Alla notifica del cartellino rosso offendeva il D.G. Per tale condotta il giocatore in questione veniva sanzionato con una squalifica pari a quattro mesi. Avverso il provvedimento del G.S.T. propone reclamo la società PORTA A PIAGGE, lamentandosi della eccessiva severità del provvedimento sanzionatorio a carico del proprio tesserato. Secondo la reclamante infatti il calciatore in questione, al momento dell’assegnazione del secondo calcio di rigore contro la propria squadra, correva verso l’arbitro e lo urtava involontariamente, colpendolo sulla spalla con il palmo della mano ma, presumibilmente, al solo fine di evitare il contatto. Infatti la società sottolinea come il proprio giocatore, pesando circa 90 kg, non riuscendo ad interrompere la corsa, tendeva il braccio al solo fine di evitare uno scontro con il D.G. Pertanto appare eccessivo, secondo la società, qualificarlo come gesto violento. A tal fine la reclamante invita questa C.D. a visionare il filmato del contatto in questione, dove appare chiaramente che il giocatore vuole solo protestare e non certamente avere un contatto violento con l’arbitro. Il D.G. nel supplemento di rapporto sottolinea come il gesto del giocatore non è stato involontario, avendo percorso circa quattro metri per raggiungerlo e avendo accompagnato il medesimo con frasi offensive. Alla luce di quanto emerso dagli atti di gara questa C.D. ritiene provata la condotta ascritta al tesserato in oggetto. L’arbitro, infatti, conferma la volontarietà del gesto e a nulla rileva la prova video sollecitata dalla reclamante. Difatti quest’ultima può essere presa in considerazione solo nel caso che vi siano dubbi sul riconoscimento del soggetto che ha posto in essere la condotta contestata. Questa Commissione ritiene altresì congrua la sanzione rispetto a quanto descritto dall’arbitro nei rapporti gara, a nulla rilevando la prova audiovisiva proposta dalla reclamante che per regolamento non può trovare ingresso in questa fattispecie di provvedimento P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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