COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.52 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI REGIONALI 121 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della U.S. PORTA A PIAGGE avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il calciatore Daniele Cerrai con una squalifica fino al 01/07/2012. C.U. n.48 del 01/03/2012.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.52 del 22.03.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
GIOVANISSIMI REGIONALI
121 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della U.S. PORTA A PIAGGE avverso la decisione del G.S.
che ha sanzionato il calciatore Daniele Cerrai con una squalifica fino al 01/07/2012. C.U. n.48 del
01/03/2012.
Per aver spinto con il proprio petto l’arbitro, facendolo indietreggiare di circa un metro, veniva espulso dal
terreno di gioco. Alla notifica del cartellino rosso offendeva il D.G.
Per tale condotta il giocatore in questione veniva sanzionato con una squalifica pari a quattro mesi.
Avverso il provvedimento del G.S.T. propone reclamo la società PORTA A PIAGGE, lamentandosi della
eccessiva severità del provvedimento sanzionatorio a carico del proprio tesserato. Secondo la reclamante
infatti il calciatore in questione, al momento dell’assegnazione del secondo calcio di rigore contro la propria
squadra, correva verso l’arbitro e lo urtava involontariamente, colpendolo sulla spalla con il palmo della mano
ma, presumibilmente, al solo fine di evitare il contatto. Infatti la società sottolinea come il proprio giocatore,
pesando circa 90 kg, non riuscendo ad interrompere la corsa, tendeva il braccio al solo fine di evitare uno
scontro con il D.G. Pertanto appare eccessivo, secondo la società, qualificarlo come gesto violento. A tal fine
la reclamante invita questa C.D. a visionare il filmato del contatto in questione, dove appare chiaramente che il
giocatore vuole solo protestare e non certamente avere un contatto violento con l’arbitro.
Il D.G. nel supplemento di rapporto sottolinea come il gesto del giocatore non è stato involontario, avendo
percorso circa quattro metri per raggiungerlo e avendo accompagnato il medesimo con frasi offensive.
Alla luce di quanto emerso dagli atti di gara questa C.D. ritiene provata la condotta ascritta al tesserato in
oggetto. L’arbitro, infatti, conferma la volontarietà del gesto e a nulla rileva la prova video sollecitata dalla
reclamante. Difatti quest’ultima può essere presa in considerazione solo nel caso che vi siano dubbi sul
riconoscimento del soggetto che ha posto in essere la condotta contestata. Questa Commissione ritiene altresì
congrua la sanzione rispetto a quanto descritto dall’arbitro nei rapporti gara, a nulla rilevando la prova
audiovisiva proposta dalla reclamante che per regolamento non può trovare ingresso in questa fattispecie di
provvedimento
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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