COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.52 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 123 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo S.S. Pappiana Avverso Squalifica Del Calciatore Benvenuti Dario Fino Al 1562012 (C.U. N° 42 Del 2922012)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.52 del 22.03.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
123 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo S.S. Pappiana Avverso Squalifica Del Calciatore Benvenuti
Dario Fino Al 1562012 (C.U. N° 42 Del 2922012)
Propone rituale reclamo la S.S. Pappiana avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Pisa con la
seguente motivazione:” Espulso per gioco falloso, alla notifica del provvedimento correva verso il D.G. ed
appoggiando le mani sul petto del D.G. lo spingeva facendolo indietreggiare di due metri. La spinta era non
violenta ma accompagnata da atteggiamento irriguardoso.”.
La reclamante chiede una riduzione della sanzione, non nega l’episodio, ma tende a minimizzare il contesto,
sostiene infatti che il giocatore, protestando per una decisione tecnica, forse sospinto dai compagni, avrebbe
appoggiato le mani sul D.G. non per spingerlo, ma evitare di cadergli addosso, in modo del tutto involontario
ed accidentale.
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.
L’Arbitro ha reso supplemento di rapporto col quale ribadisce le dinamiche evidenziate nel primo rapporto,
precisando che l’azione del Benvenuti, assolutamente non violenta, era però sicuramente volontaria e non
accidentale, esclude nel modo più assoluto che il contatto sia stato causato dalla volontà del calciatore di non
cadere addosso all’arbitro stesso.
Ciò detto la C.D. ritiene che il gesto del Benvenuti sia censurabile poichè, come si è sempre rilevato, l’attingere
il D.G., anche in modo non violento, ma volontario, comporta sanzione grave ed esemplare, in questo caso il
comportamento sopra descritto è stato accompagnato da contegno irriguardoso e seguente ad una espulsione
per gioco falloso.
Solo l’affermazione che la spinta del calciatore non era connotata da particolare violenza nonchè l’assenza di
conseguenze per il D.G. fanno propendere questa D.G. per la conferma della sanzione del primo giudice, che
allo stato appare congrua.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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