COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.52 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 123 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo S.S. Pappiana Avverso Squalifica Del Calciatore Benvenuti Dario Fino Al 1562012 (C.U. N° 42 Del 2922012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.52 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 123 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo S.S. Pappiana Avverso Squalifica Del Calciatore Benvenuti Dario Fino Al 1562012 (C.U. N° 42 Del 2922012) Propone rituale reclamo la S.S. Pappiana avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Pisa con la seguente motivazione:” Espulso per gioco falloso, alla notifica del provvedimento correva verso il D.G. ed appoggiando le mani sul petto del D.G. lo spingeva facendolo indietreggiare di due metri. La spinta era non violenta ma accompagnata da atteggiamento irriguardoso.”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, non nega l’episodio, ma tende a minimizzare il contesto, sostiene infatti che il giocatore, protestando per una decisione tecnica, forse sospinto dai compagni, avrebbe appoggiato le mani sul D.G. non per spingerlo, ma evitare di cadergli addosso, in modo del tutto involontario ed accidentale. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. L’Arbitro ha reso supplemento di rapporto col quale ribadisce le dinamiche evidenziate nel primo rapporto, precisando che l’azione del Benvenuti, assolutamente non violenta, era però sicuramente volontaria e non accidentale, esclude nel modo più assoluto che il contatto sia stato causato dalla volontà del calciatore di non cadere addosso all’arbitro stesso. Ciò detto la C.D. ritiene che il gesto del Benvenuti sia censurabile poichè, come si è sempre rilevato, l’attingere il D.G., anche in modo non violento, ma volontario, comporta sanzione grave ed esemplare, in questo caso il comportamento sopra descritto è stato accompagnato da contegno irriguardoso e seguente ad una espulsione per gioco falloso. Solo l’affermazione che la spinta del calciatore non era connotata da particolare violenza nonchè l’assenza di conseguenze per il D.G. fanno propendere questa D.G. per la conferma della sanzione del primo giudice, che allo stato appare congrua. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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