COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.52 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 112 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 45 del 23.02.2012) Reclamo della Unione Polisportiva Dilettantistica Alberoro avverso la sanzione della squalifica per 4 mesi (fino al 23.06.2012) inflitta dal G.S.T. al calciatore Pelucchini Francesco

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.52 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 112 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 45 del 23.02.2012) Reclamo della Unione Polisportiva Dilettantistica Alberoro avverso la sanzione della squalifica per 4 mesi (fino al 23.06.2012) inflitta dal G.S.T. al calciatore Pelucchini Francesco Con unico tempestivo reclamo l’U.S.D. Alberoro - a nome del Presidente Santi Tonioni – ed il calciatore Francesco Pelucchini impugnano dinanzi a questa Commissione Disciplinare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 4 mesi (fino al 23.06.2012) al calciatore Francesco Pelucchini, con la seguente motivazione: “Per aver spinto con entrambe le mani sulla spalla del D.G facendolo arretrare di un passo”. I reclamanti contestano il provvedimento impugnato, negando ogni addebito a carico del calciatore Pelucchini. Sostengono, infatti, che il Pelucchini sia intervenuto per impedire al compagno di squadra di proseguire nella protesta, interponendosi fra quest’ultimo ed il D.G., e che rivolgendosi all’arbitro gli abbia chiesto di smettere di urlare e di continuare a dirigere la gara. Evidenziano, inoltre, come il tutto si è svolto con il calciatore distante più di un metro dal D.G. (fra i due vi era steso a terra il calciatore Roberto Gori), e che alla notifica del provvedimento di espulsione il giocatore abbia rispettosamente ed immediatamente abbandonato il terreno di giuoco. I reclamanti ritengono che l’arbitro abbia percepito erroneamente la realtà, e che probabilmente, nello stilare il rapporto sia stato indotto in errore dallo stato d’animo derivante dalla tensione provocata dal dirigere una gara particolarmente sentita dalla tifoseria di casa (notoriamente “calda”). Ribadiscono altresì l’insussistenza del fatto oggetto di addebito, richiamando l’utilizzo della prova per testi sulle sopramenzionate circostanze di fatto, ovvero, in subordine, l’accertamento della verità per il tramite dell’Ufficio Indagini. Infine, contestano l’eccessività della sanzione irrogata rispetto al fatto contestato, alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto, chiedendo di essere ascoltati. All’udienza del 16 marzo 2012 l’Avv. Dario Viciani, difensore dei reclamanti, preso atto del contenuto del contenuto del supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione al D.G., rileva che – contrariamente a quanto riportato sul rapporto – il calciatore è stato allontanato dai propri compagni, fatto che non si è assolutamente verificato. L’avv. Viciani, insistendo per una riduzione della sanzione, cita alcune decisioni estrapolate dai Comunicati Ufficiali, sia dei G.S.T. che di questa Commissione, dalle quali risultano essere state applicate sanzioni inferiori per fatti ritenuti più gravi. Ritiene, peraltro, la sanzione ‘inutile’ dato che il campionato in questione si conclude molto tempo prima della conclusione della sanzione, chiedendo giustizia. La Commissione, acquisita la documentazione probatoria e ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. In punto di fatto le censure mosse dai reclamanti si palesano infondate. L’arbitro, infatti, con il supplemento di rapporto ha confermato di aver ricevuto una spinta dal calciatore Pelucchini Francesco, evidenziando in detta sede, per la prima volta, la riluttanza del calciatore ad abbandonare il terreno di giuoco (allontanamento avvenuto solo a seguito dell’intervento dei compagni di squadra) alla notifica del provvedimento di espulsione. Di ciò il Collegio non può che prenderne atto, provvedendo in sede di sindacato ad escludere dalla valutazione del novero dei fatti le ‘nuove’ circostanze, evidentemente, ed indebitamente, aggiunte dal Direttore di Gara per rafforzare e conferire maggiore credibilità alla propria versione dei fatti. Seppur in presenza di detta anomalia, il contenuto del rapporto di gara appare chiaro, univoco e privo di contraddittorietà sulla descrizione del fatto principale oggetto di contestazione, tanto che non può ritenersi scalfito il carattere di fede privilegiata riconosciuto dalle Carte federali ai rapporti arbitrali. In punto di quantum, fermo restando che le decisioni richiamate dai reclamanti a comprova dell’eccessività della sanzione irrogata attengono a fattispecie di diversa e variegata natura, che tengono conto di tutti gli elementi di causa (tra i più: la sussistenza delle attenuanti; l'assenza di aggravanti; il ravvedimento del reo etc.), le risultanze probatorie versate in atti consentono di poter ‘rivedere’ la sanzione inflitta al calciatore. Infatti, analizzando il fatto così come risulta dagli atti di causa, ovviamente depurato dalle circostanze nuove sopracitate, si rileva che la condotta posta in essere dal Pelucchini nei confronti dell’arbitro non è stata accompagnata da espressioni offensive ed irriguardose nei confronti di quest’ultimo, contraddicendo la prassi costante di questi casi, ridimensionando il fatto stesso. Pertanto, tenuto conto del principio di afflittività della sanzione e dei criteri cristallizzati da quest’Organo Giudicante in tema di condotte de quibus, la richiesta di riduzione può trovare accoglimento. P.Q.M. la C.D.T.T.: - Accoglie il reclamo disponendo la riduzione della sanzione inflitta al calciatore Pelucchini Francesco al 23.05.2012 (tre mesi). - Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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