LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DEL 22 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE TIM CUP
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DEL 22 marzo 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE TIM CUP
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle Semifinali ritorno sostenitori delle
Società Milan-Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12. n 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere
(petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.