CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 marzo 2012 promosso da: Sig. Pierluigi Galli / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 marzo 2012 promosso da: Sig. Pierluigi Galli / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’A R B I T R O U N I C O Prof. Avv. Luigi Fumagalli nominato ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 26 marzo 2012 ha deliberato il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 552 promosso (con istanza prot. n. 2679 del 24 novembre 2011) da: Pierluigi Galli, nato a Cesate (MI) l’8 maggio 1960 e residente in Saronno (VA), rappresentato e difeso, come da delega in calce all’istanza di arbitrato, dall’avv. Gianandrea Pilla di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Fontana 25 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione resistente * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Pierluigi Galli (il “sig. Galli” o il “Ricorrente”), all’epoca dei fatti oggetto del presente procedimento non tesserato presso la FIGC, dal 10 giugno 2011 ricopre la carica di vice presidente della Società Calcistica Caronnese, di Caronno Pertusella (VA), partecipante nella stagione 2011/2012 al girone B del campionato di Serie D (la “Caronnese”). 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono od organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. Con atto del 29 marzo 2011 il Procuratore Federale presso la FIGC deferiva il sig. Galli e altri soggetti per rispondere, di fronte agli organi federali di giustizia sportiva, della violazione dell’art. 1 commi 1 e 5 del Codice di giustizia sportiva della FIGC (il “CGS”) “in relazione a quanto disposto dagli artt. 2, comma 3, e 6, comma 5 dello Statuto della F.I.G.C., dall’art. 58, comma 2, delle NOIF, dall’art 22, comma 2 lett. e, del Regolamento della L.I.C.P. (tuttora in vigore in virtù di quanto previsto dalle norme transitorie del regolamento vigente), nonché ancora dell’art. 28 del regolamento SGS, nonché infine dell’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.”. In particolare, il deferimento prendeva le mosse da una comunicazione, inoltrata alla Procura Federale della FIGC dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio a seguito del fallimento della Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l. (la “Pro Patria” o la “Società”), relativa ad un atto di citazione, datato 27 febbraio 2009, con cui il sig. Galli, unitamente ad altri soggetti, aveva citato in giudizio la Pro Patria al fine, tra l’altro, di ottenerne la condanna al pagamento dell’importo di € 200.000, in riferimento ad un contratto in data 22 maggio 2006, sostitutivo di precedenti, intercorso fra le parti ed avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività delle squadre giovanili della Società. Sulla base di tale atto di citazione ed a seguito di autonoma attività di indagine, la Procura Federale addebitava al sig. Galli di “avere, continuativamente dall’11.7.2005 al 16.7.2008, costituito una società di fatto per la gestione in toto delle compagini giovanili della Pro Patria Gallaratese G.B. s.r.l. ed aver gestito le stesse senza comunicazione e/o affiliazione alcuna alla F.I.G.C., concorrendo anche nella violazione degli obblighi della stessa società Pro Patria Gallaratese G.B. s.r.l. di partecipazione ai campionati giovanili attraverso la cessione a loro di tutte le compagini minori”. 4. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 22 del 3 ottobre 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la “CDN”) infliggeva al sig. Galli la sanzione della inibizione per 2 anni, per avere “gestito fino al 16.07.08 – momento della cessione a terzi delle quote della società Pro Patria, successivamente poi anche dichiarata fallita – contro il dettato normativo federale, i ricavi inerenti alla cessione dei giocatori, alle sponsorizzazioni e a quant’altro derivante dal settore giovanile, nonché, in generale le decisioni in merito all’operatività sia economica che tecnica della amministrazione societaria relativa alle varie squadre giovanili che militavano nei campionati FIGC”. 5. Contro tale decisione il sig. Galli proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”), chiedendo, per una serie gradata di motivi, l’annullamento della sanzione, o, in estremo subordine, la sua riduzione. A parere dell’odierno Ricorrente, infatti: fino al 1° luglio 2007, data di entrata in vigore dell’attuale art. 1 comma 5 CGS, i soggetti non tesserati non erano assoggettabili alla normativa della FIGC, sicché, essendo i fatti riconducibili all’11 luglio 2005, al 1° febbraio 2006 e al 22 maggio 2006 (date di stipulazione dei contratti con la Società), egli, non tesserato per la Pro Patria, non avrebbe contravvenuto alcun dettato normativo federale e statutario e non potrebbe vedersi applicato alcun provvedimento per un comportamento all’epoca non sanzionabile; il 22 maggio 2006, allorché è stato stipulato il terzo dei contratti in questione, dovrebbe essere considerato come il momento in cui si è commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la supposta infrazione, con conseguente prescrizione della stessa ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. d CGS; il sig. Galli ha comunque terminato la sua attività, consistente in una mera presenza sui campi di gioco al sabato e alla domenica, nel maggio 2007 per problemi di carattere personale; il Ricorrente non avrebbe avuto alcun ruolo né avrebbe percepito alcun compenso dall’esercizio di quanto oggetto del contratto del 22 maggio 2006; gli unici soggetti ad avere la firma sul c/c bancario intestato alla Pro Patria sarebbero stati il sig. Armiraglio, Presidente della Società e soggetto tesserato, ed il sig. Corda, sottoscrittore dell’accordo. 6. Con decisione pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 27 ottobre 2011 (C.U. n. 70/CGF) e poi in forma integrale l’11 novembre 2011 (C.U. n. 82/CGF), la CGF, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dal sig. Galli, riduceva la sanzione ad anni 1 e mesi 6 di inibizione. In particolare, la CGF così argomentava: “Le eccezioni di inapplicabilità della normativa federale e statutaria alla fattispecie e di intervenuta prescrizione sono infondate. Per entrambe le questioni, le argomentazioni del ricorrente partono da un assunto non condivisibile, vale a dire che i fatti ascritti si siano conclusi con la stipulazione del contratto del 22.5.2006 e che, quindi, in tale data sia individuabile il dies ad quem delle condotte contestate. Diversamente - come si evince dall’atto di citazione del 27.2.2009, con cui cinque soggetti, tra cui il ricorrente, hanno convenuto in giudizio la Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l. per ottenerne la condanna al pagamento di € 200.000,00 previo accertamento e declaratoria della risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti il 22.5.2006 - la Corte pone in rilievo che la gestione del settore giovanile della Società Pro Patria è durata sino al 15.7.2008, in quanto nell’atto di citazione è evidenziato che fin dal 16.7.2008, data di cessione delle quote da parte della Stardust Holding S.r.l., il settore giovanile è stato oggettivamente messo nell’impossibilità di svolgere funzioni di gestione come previsti nel contratto ed è stato del tutto estromesso, anche fisicamente, dai luoghi in cui svolgeva la propria attività. Pertanto, è alla data del 15.7.2008 che occorre fare riferimento per valutare le censure e le eccezioni dedotte. L’art. 1, comma 5, C.G.S., entrato in vigore il 1.7.2007 e, quindi, vigente al momento della predetta data del 15.7.2008, obbliga all’osservanza delle norme contenute nel Codice e delle Norme statutarie e federali anche i soci o i non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. D’altra parte, già con decisione n. 1/CF del 4.8.2006, questa Corte di Giustizia aveva chiarito che forme di cointeressenza da parte dell’incolpato nei confronti della società calcistica sono comunque idonee a radicarne l’assoggettamento alla Giustizia Sportiva. Allo stesso modo, l’individuazione del dies ad quem della condotta contestata al 15.7.2008 determina l’infondatezza e la conseguente reiezione dell’eccezione di prescrizione, atteso che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), C.G.S., le infrazioni de quibus si prescrivono al termine della quarta stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle. Né può assumere rilievo che il ricorrente abbia sostenuto di avere terminato la sua attività personale, consistente in una mera presenza sui campi di gioco al sabato e alla domenica, nel maggio 2007 per problemi di carattere personale, in quanto tale asserzione è sfornita di adeguato supporto probatorio. Nel merito, sulla base della documentazione acquisita, non può sussistere dubbio sul fatto che il ricorrente, unitamente ad altri quattro soggetti, ha continuativamente, dall’11.7.2005 al 15.7.2008, costituito una società di fatto per la gestione in toto del settore giovanile della Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l. alla quale erano estranei e mai per essa tesserati. Nondimeno, la Corte rileva che la sanzione di anni 2 di inibizione inflitta al ricorrente si rivela incongrua e sproporzionata in quanto, a differenza di altro soggetto, signor Roberto Corda, anch’egli sottoscrittore degli accordi e sanzionato in eguale misura, il signor Galli non aveva alcun potere di firma sul c/c bancario intestato al settore giovanile della Pro Patria e ciò costituisce un evidente elemento sintomatico per inferirne una minore intensità della gravità della condotta contestata”. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 7. Con istanza in data 24 novembre 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente dava avvio al presente arbitrato chiedendo la riforma della decisione della CGF, con conseguente annullamento o, in subordine, riduzione della sanzione irrogata. In via istruttoria, il Ricorrente chiedeva anche l’ammissione di capitoli di prova per testi. 8. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente proponeva quale Arbitro Unico il prof. avv. Luigi Fumagalli. 9. Con memoria datata 13 dicembre 2011, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo in via principale la dichiarazione di incompetenza del TNAS per mancanza della convenzione di arbitrato e, in ogni caso, l’integrale rigetto del ricorso proposto dal Ricorrente. Allo stesso tempo, la FIGC aderiva alla nomina del prof. avv. Luigi Fumagalli quale Arbitro Unico. 10. In data 14 dicembre 2011 il prof. avv. Luigi Fumagalli accettava l’incarico. Concedeva quindi alla parte istante termine per il deposito di memorie integrative e alla Resistente termine per repliche sulle memorie integrative e fissava l’udienza per il tentativo di conciliazione e la discussione delle questioni di merito e istruttorie formulate dalle parti. 11. Successivamente al deposito delle memorie autorizzate, il 2 febbraio 2012 si teneva in Roma l’udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, l’Arbitro Unico invitava le parti a discutere anche sulle eccezioni preliminari. Il difensore del Ricorrente chiedeva l’acquisizione agli atti di un documento inteso ad attestare un rapporto di tesseramento del sig. Galli alla FIGC. La Resistente non si opponeva, ma chiedeva termine per controdedurre. Le parti illustravano, poi, le rispettive posizioni. Il sig. Galli rilasciava una dichiarazione spontanea. L’Arbitro Unico, sentite le parti, disponeva l’acquisizione di copia della scrittura privata in data 22 maggio 2006 e fissava termini per il deposito della stessa e dei documenti attestanti il rapporto di tesseramento del Ricorrente alla FIGC, nonché per lo scambio di memorie conclusionali e repliche, riservandosi ogni decisione sulle domande delle parti. 12. Successivamente, nei termini fissati, il Ricorrente depositava copia dei documenti indicati all’udienza: in particolare, il Ricorrente depositava, oltre al contratto datato 22 maggio 2006, anche copia dell’atto costitutivo della Caronnese, affiliata alla FIGC, e del censimento Serie D per la stagione sportiva 2001/2012, da cui risulta che il sig. Galli ricopre la carica di vice-presidente di tale associazione. Venivano altresì depositati scritti conclusionali delle parti. Nella propria memoria del 24 febbraio 2012, in particolare, la FIGC dava atto che il deposito dei documenti societari della Caronnese “pone fine alla discussione sulla esistenza di un vincolo associativo fra istante e FIGC”. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del sig. Galli 13. Il Ricorrente nella memoria del 16 gennaio 2012 ha così precisato le conclusioni già formulate nella propria istanza di arbitrato: “IN VIA PRELIMINARE - Accertare l’insussistenza del vincolo sportivo con conseguente inapplicabilità delle norme di settore in capo all’istante e per l’effetto dichiarare nulle e prive di efficacia ex tunc limitatamente alla posizione del Sig. Galli Pierluigi la decisione relativa al Comunicato Ufficiale N. 22 del 03.10.11 emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. nonché quella n. 70 del 27.10.11 emessa dalla Sez. II della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. per carenza di potestas judicandi da parte dei relativi organi di giustizia sportiva. NEL MERITO In via principale - Accertare e dichiarare che le azioni contestate a Galli Pierluigi non costituivano all’epoca dei fatti violazione alcuna delle norme federali e per l’effetto riformare integralmente la decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 70 del 27.10.11 e n. 82/CGF del 11.11.11 e proscioglierlo da ogni contestazione mossagli con l’atto di deferimento 7066/1136pf09-10/AM/ma del 29.03.2011. In via subordinata - Nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, allora accertare e dichiarare la sopravvenuta prescrizione dell’addebito mosso a carico di Galli Pierluigi e per l’effetto riformare integralmente la decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 70 del 27.10.11 e n. 82/CGF del 11.11.11 e proscioglierlo da ogni contestazione mossagli con l’atto di deferimento 7066/1136pf09-10/AM/ma del 29.03.2011. In via ulteriormente subordinata - Nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, allora accertare e dichiarare che, quantomeno dal 01.07.07 al 15.07.08 il Sig. Galli Pierluigi non ha mai direttamente e/o indirettamente svolto alcuna attività diretta e/o indiretta oggetto del contratto 22.05.06 e volta alla gestione di ricavi relativi al Settore Giovanile della Pro Patria e per l’effetto riformare integralmente la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 22 del 03.10.11 e proscioglierlo da ogni contestazione mossagli con l’atto di deferimento 7066/1136pf09-10/AM/ma del 29.03.2011. In estremo subordine - Nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento anche della domanda svolta in via ulteriormente subordinata, allora derubricare il capo di incolpazione e conseguentemente applicare la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia e di ragione. In ulteriore estremo subordine - Nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento di una delle superiori domande, allora accertare e dichiarare che la condotta del Sig. Galli Pierluigi è da considerarsi rilevante per l’Ordinamento Federale solo dal 01.07.07, data in cui è entrato in vigore il nuovo codice di diritto sportivo, e fino al 15.07.08, e non dal 11.07.05, data di sottoscrizione del primo contratto, e per l’effetto ridurre l’inibizione di un anno e sei mesi in misura proporzionale al periodo di effettiva violazione della norma federale, ovvero a mesi 6 o a quell’altro periodo che il Tribunale riterrà di giustizia. In ogni caso con refusione dei diritti amministrativi e delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”. b. Le domande della FIGC 14. Nella propria memoria di costituzione la FIGC ha chiesto “a) in via principale, la declaratoria di incompetenza di codesto Tribunale per mancanza della convenzione di arbitrato; b) in ogni caso, l’integrale rigetto della domanda avversaria. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla rifusione delle spese di lite ed ai diritti amministrativi versati”. 15. Nel proprio scritto conclusionale del 24 febbraio 2012, peraltro, la FIGC, dando atto del deposito di documenti attestanti la “esistenza di un vincolo associativo fra istante e FIGC”, ha ritenuto inutile insistere sull’eccezione di incompetenza del TNAS per difetto, appunto, di vincolo associativo. C.3 La posizione delle parti a. La posizione del sig. Galli 16. Con il proprio ricorso, il Ricorrente censura sotto più profili, tra loro gradati, la Decisione della CGF: in particolare, il sig. Galli nega l’esistenza in capo agli organi disciplinari della FIGC di una “potestas judicandi” nei suoi confronti; afferma l’inapplicabilità di una sanzione alla sua condotta; allega la sopravvenuta prescrizione dell’illecito addebitatogli; in ogni caso, lamenta la “manifesta sproporzionalità” della sanzione subita. 17. Tali censure sono fatte valere sulla base della ricostruzione in fatto, offerta dal Ricorrente, del ruolo da lui effettivamente svolto in seno alla Pro Patria e dai suoi rapporti con la FIGC. 18. Sotto il primo profilo, il sig. Galli illustra che i tre contratti, con i quali la Società cedeva ad un gruppo di persone la gestione del settore giovanile calcistico, non erano serviti altro che a “legittimare” quella che era rimasta una collaborazione, volontaria e a titolo completamente gratuito, di alcuni genitori dei ragazzi tesserati per la Società, prestata, su richiesta della Pro Patria, in quanto la situazione economica della squadra non consentiva l’assunzione di personale. Di fatto, essa si era concretata in attività quali l’accompagnamento dei ragazzi alle partite e agli allenamenti, l’organizzazione delle trasferte, ecc. Inoltre, la collaborazione del sig. Galli non prevedeva alcuna autonomia gestionale, non avendo quest’ultimo neppure la delega di firma sul conto corrente intestato al settore giovanile, si era limitata all’accompagnamento dei ragazzi (fra i quali il proprio figlio) alle partite e, comunque, si era conclusa nel giugno 2007, quando motivi personali gliene avevano impedito la prosecuzione. A tal proposito, il Ricorrente chiede l’ammissione di prove per testi, volte a verificare la natura e la durata dell’attività effettivamente svolta. 19. Il Ricorrente sottolinea poi che all’epoca dei fatti contestati egli non era tesserato presso la FIGC e non apparteneva dunque all’ordinamento federale. Tuttavia, gli atti depositati in arbitrato a seguito dell’udienza di discussione, ed in particolare l’atto costitutivo della Caronnese e il censimento Serie D 2011/2012, dimostrano la sussistenza a partire dal 2011 di un legame tra il Ricorrente, socio fondatore e vice-presidente della Caronnese, e la FIGC. 20. Sulla base di tali premesse, che pure fondano la competenza dell’organo arbitrale adito in base all’art. 30 comma 3 dello Statuto FIGC, il Ricorrente in primo luogo allega che egli non sarebbe stato assoggettabile a sanzione alcuna, non essendo vincolato, all’epoca dei fatti, da un legame associativo nascente dall’atto di tesseramento: pertanto gli organi di giustizia sportiva si sarebbero pronunciati in carenza di potestas judicandi, esercitata nei confronti di chi non apparteneva all’ordinamento sportivo settoriale della FIGC. 21. In secondo luogo, il Ricorrente ritiene inapplicabile nei suoi confronti la sanzione inflittagli, in quanto l’art. 1 comma 5 CGS, che assoggetta all’osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo non solo i tesserati, ma anche “… coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”, è stato introdotto solo nel nuovo codice entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2007, ossia successivamente alla data di conclusione dei tre contratti con la Pro Patria e comunque successivamente alla cessazione del rapporto di cooperazione volontaria del sig. Galli con la Società, conclusosi nel giugno 2007. Poiché i fatti rilevanti sono precedenti all’entrata in vigore della norma e a tale data il sig. Galli non era (né è mai stato) tesserato per la Pro Patria, il Ricorrente ritiene non applicabile nei suoi confronti alcun provvedimento sanzionatorio per un comportamento all’epoca non sanzionabile. Inoltre, anche a voler ritenere detta norma comunque applicabile a fatti precedenti alla sua entrata in vigore, essa non sarebbe applicabile al sig. Galli, che non ha mai svolto alcuna attività “rilevante per l’ordinamento federale”, se non accompagnare in pulmino i ragazzini delle squadre giovanili alle partite e alle trasferte. Né può aver alcun rilievo in questo senso aver l’sottoscritto l’atto di citazione promosso su impulso esclusivo del sig. Corda, l’unico soggetto che svolgeva all’interno della Pro Patria una attività gestoria per il settore giovanile. 22. In terzo luogo, il Ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione per i fatti contestatigli: poiché l’ultimo atto diretto a realizzare l’asserita infrazione (ossia la conclusione dei contratti con la Pro Patria per la gestione del settore giovanile calcistico della Società) è del maggio 2006, ai sensi dell’art. 25 comma 1 CGS deve ritenersi intervenuta la prescrizione a far data dal giugno 2010 (termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarli) o, comunque, se si dovesse ritenere rilevante anche l’attività successiva, al più tardi dal giugno 2011, posto che il sig. Galli terminò nel maggio 2007 la sua collaborazione con la Società. Né sarebbe possibile sostenere che l’attività del sig. Galli si sia protratta fino al 2008, come risulterebbe dall’atto di citazione davanti al Tribunale di Milano, dato da un lato che tale atto non ha alcun valore confessorio e dall’altro lato che nessun giudice ha accertato la veridicità dell’affermazione ivi recata, poiché il giudizio si è interrotto (e non è stato riassunto) a seguito del fallimento della Pro Patria. 23. Infine, il Ricorrente ritiene sproporzionata la sanzione inflittagli, posto che la condotta contestatagli è diventata sanzionabile unicamente a partire dal 2007, mentre la Corte di Giustizia Federale ha quantificato il periodo di inibizione in relazione al periodo di attività del sig. Galli (ossia tre anni circa). In proposito, il Ricorrente non ritiene accettabile la tesi secondo cui, comunque, anche le condotte antecedenti all’entrata in vigore del nuovo CGS del 2007 debbano essere considerate caratterizzate da una intrinseca antigiuridicità, e quindi sanzionate alla stessa stregua di quelle successive, poiché ciò sarebbe in contrasto con il principio costituzionale di irretroattività della pena. b. La posizione della FIGC 24. La FIGC si oppone alle domande svolte dal sig. Galli, delle quali chiede il rigetto, replicando alle tesi svolte dal Ricorrente. 25. In via preliminare, la Resistente ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto di competenza dell’organo arbitrale adito, allegata sulla base dell’assenza – affermata traendola dalle tesi svolte dal Ricorrente nell’atto introduttivo di arbitrato – di un vincolo associativo con la FIGC. Nella memoria del 24 febbraio 2012, peraltro, la FIGC, dando atto del deposito in corso di arbitrato dei documenti, in cui viene riportata la nomina del sig. Galli a vicepresidente della Caronnese, attestanti la “esistenza di un vincolo associativo fra istante e FIGC”, ha indicato di ritenere inutile insistere sull’eccezione di incompetenza del TNAS. 26. In merito alla tesi del Ricorrente secondo la quale egli, non essendo legato all’ordinamento sportivo all’epoca dei fatti contestatigli, non era sanzionabile, la Resistente ritiene che l’affermazione del Ricorrente, tesa a negare la potestas judicandi degli organi di giustizia sportiva, sia stata, in primo luogo, tardivamente eccepita, in quanto non dedotta con l’atto introduttivo del presente giudizio arbitrale nel termine decadenziale fissato dal Codice TNAS. Comunque, secondo la FIGC, tale affermazione sarebbe errata, in quanto l’art. 1 comma 5 CGS attribuisce agli organi federali di giustizia il potere di sanzionare anche i comportamenti posti in essere da soggetti non tesserati, allo scopo di impedire che le società possano eludere i precetti dell’ordinamento sportivo avvalendosi di collaboratori ad esso estranei, e che questi ultimi possano infrangere impunemente le norme federali, acquisendo successivamente lo status di tesserati senza l’aggravio di precedenti disciplinari. Sussiste, pertanto, a parere della Resistente, uno specifico interesse della FIGC a sanzionare ogni comportamento contrario ai regolamenti di settore, anche quando il soggetto responsabile non sia formalmente tesserato. 27. Inoltre, la Resistente afferma l’applicabilità alla fattispecie della norma introdotta il 1° luglio 2007 con la riforma del CGS, poiché l’attività del sig. Galli all’interno della Pro Patria sarebbe continuata fino al luglio 2008, come affermato dallo stesso Ricorrente nell’atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Milano, e quindi anche successivamente all’entrata in vigore del nuovo CGS. Tale atto di citazione, secondo la Resistente, avrebbe infatti valore di esplicita ammissione dei fatti in esso riportati, confermati, comunque, anche dalle dichiarazioni rese da altri soggetti di fronte alla Procura Federale. In ogni caso, anche prima dell’entrata in vigore della nuova versione del CGS, la giustizia sportiva aveva ritenuto passibili di sanzione disciplinare soggetti non tesserati, ma significativamente coinvolti nell’assetto proprietario o nella governance di una società. 28. La Resistente ritiene, poi, che non sia intervenuta alcuna prescrizione, posto che il sig. Galli avrebbe continuato la propria attività fino al luglio 2008: pertanto, anche se effettivamente l’ultimo contratto fu sottoscritto nel 2006, gli effetti dello stesso (ossia la gestione del settore giovanile calcistico della Società) si sono protratti anche successivamente. 29. Nel merito, la Resistente ritiene provato l’addebito (cioè l’aver gestito il settore giovanile calcistico della Pro Patria in assenza di vincolo di tesseramento con la Società) e adeguata la sanzione inflitta. Sotto quest’ultimo profilo, la Resistente ritiene infatti che, sebbene la norma sia stata introdotta unicamente nel 2007, questa abbia solo esplicitato un principio già enunciato in via giurisprudenziale, che faceva prevalere l’aspetto sostanziale su quello formale. Pertanto è corretto, nel determinare la misura della sanzione, far riferimento all’intero periodo in cui è durato il comportamento illecito. Inoltre, secondo la Resistente, la valutazione della gravità di un comportamento (ai fini della determinazione della sanzione) costituisce espressione di un potere discrezionale e pertanto non censurabile a meno che non risulti inficiato da macroscopici vizi logici. 30. Infine, la Resistente ritiene inammissibili le istanze istruttorie avanzate dal Ricorrente, perché le circostanze risultano già provate dalla documentazione in atti e, comunque, nell’ordinamento sportivo non sussiste il principio della tipicità delle prove e, pertanto, può essere data rilevanza a quanto riconosciuto dal Ricorrente in un altro atto giudiziario. Inoltre, nell’ordinamento giudiziario sportivo, il convincimento del giudicante non presuppone né la certezza assoluta né il superamento del ragionevole dubbio, essendo sufficiente per ritenere sussistente una violazione disciplinare che il grado di prova raggiunto sia comunque superiore alla valutazione della semplice probabilità. In ogni caso, secondo la FIGC, non è credibile la tesi secondo la quale il sig. Galli si sarebbe limitato a prestare la propria attività a titolo di volontariato, posto che dalla documentazione in atti si evince, al contrario, che lo stesso ha sottoscritto tre accordi a contenuto economico con i quali la Pro Patria affidava a terzi la gestione del settore giovanile calcistico e quindi agito in giudizio per ottenere un pagamento. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sulle domande del Ricorrente 1. Sussiste la competenza dell’Arbitro Unico, ex art. 30 comma 3 dello Statuto della FIGC, a conoscere delle domande proposte dal Ricorrente. Come dato atto dalla Resistente nella memoria del 24 febbraio 2012, infatti, deve ritenersi superata l’eccezione formulata dalla FIGC nella memoria di costituzione in giudizio del 13 dicembre 2011, basata su di un’asserita (dallo stesso Ricorrente) assenza di vincolo associativo tra il sig. Galli e la FIGC. Le produzioni del Ricorrente, avvenute in corso di arbitrato, documentano infatti la sussistenza di siffatto legame, attesa la posizione del sig. Galli di membro del consiglio direttivo, con la carica di vice-presidente, della Caronnese, associazione affiliata alla FIGC, della quale è anche socio fondatore. Dunque, la controversia tra il sig. Galli e la FIGC rientra nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria di cui all’art. 30 comma 3 dello Statuto della FIGC. 2. La insussistenza, all’epoca dei fatti per i quali una sanzione disciplinare è stata irrogata, di un legame associativo tra il sig. Galli e la FIGC viene peraltro invocata dallo stesso Ricorrente a sostegno dei primi due motivi di censura della Decisione della CGF, svolti in via gradata. 3. Sotto un primo profilo e “in via preliminare”, il sig. Galli infatti lamenta una carenza di potestas judicandi nei suoi confronti degli organi di giustizia della FIGC. Tale censura si svolge in relazione ad un profilo “personale”: in altre parole, gli organi disciplinari della FIGC non avrebbero potuto giudicare su di un comportamento posto in essere da soggetto non vincolato all’ordinamento sportivo. A tale prospettazione si oppone la Resistente, che ne deduce in primo luogo la inammissibilità e quindi la infondatezza. 4. L’Arbitro Unico non condivide l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla FIGC, che ritiene la censura, e la domanda in cui si traduce, tardiva poiché non proposta con l’atto introduttivo dell’arbitrato. Per quanto sviluppata solo con la memoria del 16 gennaio 2012, infatti, la tesi, sulla cui base il Ricorrente fa valere la asserita carenza di potestas judicandi, rappresenta solo uno sviluppo di una linea argomentativa, derivata dall’insussistenza di un vincolo associativo tra le parti, già presente nelle argomentazioni offerte dal Ricorrente in questo arbitrato, a conferma di prospettazioni già svolte di fronte agli organi disciplinari della FIGC. La deduzione di specifica domanda su di essa basata, ancorché non formulata prima del 16 gennaio 2012, non rappresenta dunque una “novità” rispetto alla controversia, che resta ampliata (“in via preliminare”) in relazione all’esplicitazione delle domande, ma non in riferimento al suo oggetto. In ogni caso, l’Arbitro Unico osserva che successivamente alla completa formulazione delle domande la FIGC ha avuto la possibilità in più occasioni di rispondere nel merito delle stesse: nelle memorie del 26 gennaio 2012 e del 24 febbraio 2012, nonché all’udienza del 2 febbraio 2012. Dunque, nessun pregiudizio ai diritti della Resistente appare essere derivato dalla formulazione della domanda profilata “in via preliminare” con la memoria del 16 gennaio 2012. 5. Nel merito, comunque, la censura svolta in via preliminare dal Ricorrente è infondata. 6. Il giudizio disciplinare di fronte agli organi della FIGC si è infatti avviato nel vigore dell’art. 1 comma 5 CGS, applicabile dal 1° luglio 2007. In base a siffatta disposizione, “sono soggetti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci delle società cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Con essa, dunque, si è reso valutabile, dal punto di vista disciplinare, ad opera degli organi preposti all’esercizio di siffatta funzione, il comportamento di soggetti estranei all’ordinamento federale: come sottolineato dalla Resistente, siffatto esercizio del potere disciplinare della FIGC mira ad impedire comportamenti contrastanti con i precetti federali, ancorché posti in essere da soggetti non formalmente tesserati (ma comunque di fatto partecipanti al sistema organizzato dalla federazione). Dunque, gli organi della FIGC certamente avevano, nel momento in cui l’hanno esercitata, una potestas judicandi, quale definita dalle norme federali in vigore, nei confronti del Ricorrente, ancorché soggetto non formalmente tesserato. La domanda, svolta in via preliminare, di riforma della decisione impugnata per carenza di potestas judicandi va dunque respinta. 7. L’assenza di vincolo associativo al momento del compimento dei fatti oggetto di procedimento disciplinare viene, peraltro, fatta valere dal Ricorrente anche sotto un secondo profilo, di carattere “materiale”. Sostiene infatti il Ricorrente che, pur in presenza di un potere di giudizio ratione personae, questo non si sarebbe potuto estendere fino a valutare in termini di illecito il comportamento posto in essere da soggetti in epoca in cui il sistema di giustizia federale non prevedeva una disposizione corrispondente all’attuale art. 1 comma 5 CGS. Ed in relazione a ciò il sig. Galli fa valere di aver svolto solo attività di carattere materiale (e dunque irrilevante per l’ordinamento sportivo) esauritasi prima dell’entrata in vigore del nuovo CGS. Dunque, la Decisione della CGF andrebbe annullata perché “le azioni contestate … non costituivano all’epoca dei fatti violazione alcuna delle norme federali”. A tale deduzione la FIGC svolge una replica in due direzioni: in primo luogo, indicando che il sig. Galli ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, pur in assenza di formale tesseramento, anche dopo la data di efficacia dell’art. 1 comma 5 CGS; in secondo luogo, ribadendo che anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 5 CGS si riteneva che i soggetti non tesserati fossero comunque vincolati dalle disposizioni federali, quando svolgevano attività rilevante per l’ordinamento federale. 8. L’Arbitro Unico non condivide la censura alla decisione della CGF svolta dal Ricorrente sotto il profilo menzionato, e ciò per l’assorbente considerazione che comunque il comportamento del sig. Galli, per il quale una sanzione è stata inflitta, si è esteso ad un periodo in cui l’art. 1 comma 5 CGS era in vigore, e dunque allorché il sistema federale ha esplicitato l’obbligo di osservare le prescrizioni da esso poste anche per i soggetti che – a prescindere dal tesseramento – svolgano attività “all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. 9. A tale conclusione l’Arbitro Unico è indotto dalla circostanza che il sig. Galli, assieme ad altri soggetti, ha stipulato in data 22 maggio 2006 un contratto per la gestione, fino al termine della stagione sportiva 2008/2009, del settore giovanile della Pro Patria, e che tale rapporto contrattuale si è di fatto “sciolto” solo a far data dal 16 luglio 2008, allorché i contraenti dell’accordo del 22 maggio 2006 sono stati messi nell’impossibilità oggettiva di svolgere le funzioni di gestione previste dallo stesso. Sotto tale profilo, dunque non rileva il carattere meramente materiale delle attività svolte dal sig. Galli, dedotto dal Ricorrente (carattere invero rilevante sotto altro aspetto: infra § 17), nonché la circostanza che esse si siano compiute solo in un periodo precedente all’entrata in vigore del nuovo CGS (circostanze sulle quali vertono i capitoli di prova dedotti dal Ricorrente e dando per assunta la loro conferma, come l’Arbitro Unico non dubita avverrebbe): quello che conta è, ad avviso dell’Arbitro Unico, il fatto che il sig. Galli sia stato (e rimasto) parte di un contratto in base al quale la gestione del settore giovanile di società affiliata alla FIGC veniva ceduto a soggetti terzi, anche dopo l’entrata in vigore del CGS, e che, sempre dopo tale data, il sig. Galli abbia agito in giudizio per ottenere un risarcimento del danno asseritamente derivante dall’inadempimento del contratto del 22 maggio 2006, proprio in riferimento a fatti avvenuti successivamente all’entrata in vigore del CGS. Tale fatto rende il sig. Galli assoggettabile alle prescrizioni federali: non appare dubbio, a quest’Arbitro Unico che la partecipazione ad un contratto di gestione di un settore sportivo di una società calcistica – e la pretesa di azionarlo – realizzi di per sé un’attività “all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. 10. Nessun dubbio poi sussiste sul fatto (che lo stesso Ricorrente non contesta) che un’operazione contrattuale di esternalizzazione del settore giovanile rappresenti una violazione di una serie di prescrizioni federali (ed in particolare dell’art. 58 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - NOIF, dell’art. 22 comma 2 lett. e del regolamento della Lega Italiana di Calcio Professionistico - LICP all’epoca vigente, e dell’art. 28 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC - SGS), le quali impongono alle società affiliate alla FIGC di svolgere attività nel settore giovanile e scolastico, il cui rilievo, nella prospettiva educativa e sportiva del sistema, è di tutta evidenza. 11. Appare dunque all’Arbitro Unico che le azioni del sig. Galli, concorrendo alla realizzazione di una violazione delle regole federali sopra menzionate, contravvengono agli obblighi previsti dall’art. 1 comma 1 CGS. Le conclusioni della CGF sul punto devono essere dunque confermate e la censura svolta dal Ricorrente nei loro confronti respinta. 12. Il Ricorrente chiede in questo arbitrato anche il proscioglimento per “sopravvenuta prescrizione”. A tal riguardo, il Ricorrente invoca l’art. 25 comma 1 lett. d CGS, a mente del quale “le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine … della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle”. Ed in relazione a tale norma il Ricorrente deduce che la prescrizione si sarebbe compiuta il 30 giugno 2010, assumendo la conclusione dell’accordo del 22 maggio 2006 quale ultimo atto diretto alla realizzazione dell’illecito condotta, o il 30 giugno 2011, laddove invece si assumesse come rilevante la successiva condotta del sig. Galli, esauritasi nella stagione 2006/2007. Dunque, in ogni caso la contestazione della violazione disciplinare sarebbe preclusa dal decorso del termine di prescrizione. 13. L’Arbitro Unico non condivide nemmeno questa censura. Invero, come sottolineato dalla stessa Decisione della CGF, decisiva, per escludere il compimento della prescrizione, è la circostanza che l’illecito addebitabile al sig. Galli si è esaurito solo nel luglio 2008, allorché i contraenti dell’accordo del 22 maggio 2006 hanno di fatto cessato di gestire il settore giovanile della Pro Patria. E ciò a prescindere dal rilievo che potrebbe avere nei confronti del sig. Galli la disposizione recata dall’art. 25 comma 4 CGS in tema di decorso della prescrizione per i soggetti che abbiano commesso o concorso a commettere illeciti disciplinari senza essere tesserati e successivamente assumano tale qualifica, la quale in ogni caso non consentirebbe di ritenere compiuto il termine di prescrizione per illeciti commessi nel 2006; e dell’art. 25 comma 2 CGS, in tema di interruzione della prescrizione per effetto di attività investigativa della Procura Federale, poiché il deferimento del 29 marzo 2011 avrebbe comunque impedito il compimento della prescrizione al 30 giugno 2011 per illeciti commessi nella stagione 2006/2007. 14. A parere dell’Arbitro Unico, dunque, anche il motivo di impugnazione basato dal Ricorrente sul decorso del termine di prescrizione deve essere respinto. 15. Il Ricorrente contesta infine la decisione della CGF poiché questa avrebbe imposto una sanzione eccessiva. La FIGC non condivide tale tesi, e chiede la conferma della decisione impugnata. 16. La domanda formulata richiede dunque una valutazione della congruità della sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Galli, determinata in 2 anni dalla CDN e ridotta dalla CGF a 1 anno e 6 mesi. A tale riguardo l’Arbitro Unico ribadisce quanto affermato i precedenti pronunce (lodo 12 aprile 2011, San Pio X c. FIGC; lodo 26 luglio 2011, Pelagotti c. FIGC) e conferma che il potere di revisione della decisione endo-federale a lui riconosciuto incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all’associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. Di conseguenza, a parere dell’Arbitro Unico, laddove l’esercizio di siffatto potere discrezionale non si ponga in contrasto con le regole interne dell’associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, spetta al giudicante “esterno” all’associazione, quale è l’organo arbitrale TNAS, valutare unicamente se la sanzione imposta non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché dunque la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, essa andrà confermata nella misura determinata dall’organo disciplinare della federazione. 17. L’Arbitro Unico rileva peraltro le peculiarità del caso relativo al sig. Galli: i. le attività esecutive dell’accordo stipulato con la Pro Patria poste in essere dal sig. Galli hanno avuto carattere prevalentemente materiale: nessuna prova è stata offerta in contrario; ed anzi anche la CGF ha sottolineato l’assenza in capo al sig. Galli del potere di firma sul conto corrente intestato ai gestori del settore giovanile; ii. le attività svolte dal sig. Galli, pur in violazione delle regole federali, hanno comunque inteso realizzare uno scopo meritevole di tutela e corrispondente a quello stabilito dall’ordinamento, ossia la cura e lo sviluppo di un settore giovanile e scolastico; iii. il sig. Galli non ha tratto alcun vantaggio dallo svolgimento di tale attività: la stessa pretesa giudiziale, comunque successiva all’interruzione di fatto della gestione del settore giovanile della Pro Patria, non è giunta a soddisfazione; iv. il contratto del 22 maggio 2006, ancorché attuato in vigenza dell’art. 1 comma 5 CGS, è stato concluso in assenza di norme esplicite che imponessero l’obbligo di osservanza delle norme federali a soggetti non tesserati; l’assenza di siffatte regole, dunque, appare rilevante nel caso specifico ed alla luce di tutte le sue peculiarità per valutare in termini di lievità la colpa del sig. Galli. 18. Alla luce di quanto precede appare sproporzionata la sanzione inflitta al sig. Galli. Dunque appare equo all’Arbitro Unico, in applicazione del principio sopra menzionato (§ 16 che precede) e tenuto conto dell’art. 16 comma 1 CGS, rideterminare, in riforma della decisione della CGF, la sanzione da infliggere al sig. Galli nell’inibizione fino al 30 giugno 2012. 19. In conclusione, dunque, le domande proposte dal Ricorrente vanno parzialmente accolte. La decisione della CGF, impugnata in questo arbitrato, va riformata e la sanzione a carico del sig. Galli va sostituita con quella stabilita dall’Arbitro Unico. D. Sulle spese 20. Attesa la parziale rideterminazione della sanzione inflitta al Calciatore, appare equo all’Arbitro Unico porre le spese arbitrali, liquidate in dispositivo, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, e compensare tra le stesse le spese di lite. P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. accoglie l’istanza di arbitrato dal sig. Pierluigi Galli e, in riforma della impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale, meglio indicata in motivazione, infligge al sig. Pierluigi Galli la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2012; 2. pone a carico del sig. Pierluigi Galli, nella misura del 50%, e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella misura del 50%, gli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati in € 1.000 (mille/00), e le spese documentate sostenute dall’Arbitro Unico, per l’importo complessivo che sarà separatamente comunicato dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; resta fermo il vincolo di solidarietà tra le parti; 3. compensa le spese di lite fra le parti; 4. pone a carico delle parti e dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati e versandi dalle parti; 5. respinge ogni ulteriore domanda o istanza. Così deciso in Milano, in data 26 marzo 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Luigi Fumagalli
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