F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 08/11/2001 n.2 2 – APPELLO DELLA POL. RIVIERA DEL BRENTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES REGIONALE FOSSO’/RIVIERA DEL BRENTA DEL 22.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto- Com. Uff. n. 11 del 26.9.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 08/11/2001 n.2 2 - APPELLO DELLA POL. RIVIERA DEL BRENTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES REGIONALE FOSSO’/RIVIERA DEL BRENTA DEL 22.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto- Com. Uff. n. 11 del 26.9.2001) All’esito della gara Fossò/Riviera del Brenta del 22 settembre 2001, disputata nell’ambito del Campionato Juniores Regionale Girone E e terminata con il punteggio di 1 a 1, la Pol. Riviera del Brenta proponeva rituale reclamo adducendo che nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Orbolato Marco in posizione irregolare, e chiedendo che fosse inflitta alla U.S. Fossò la punizione sportiva della perdita della gara. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 11 del 26 settembre 2001, respingeva il reclamo. La Commissione Disciplinare, infatti, visti gli atti ufficiali ed esperiti i necessari accertamenti, constatava che il calciatore Orbolato Marco, squalificato nella precedente stagione sportiva nel Campionato Juniores, partecipava anche nell’anno in corso al Campionato Juniores Regionale, in qualità di “fuori quota”, essendo nato nell’anno 1982; doveva quindi scontare la squalifica residua della precedente stagione nella prima gara ufficiale della prima squadra e non nel Campionato Juniores, come indicato al punto 2.A/9 del Com. Uff. n. 1 del 2.7.2001 ed al punto 2.2.2. del Com. Uff. del Comitato Regionale Veneto n. 7 del 5.9.2001. Avendo l’U.S. Fossò già disputato tre gare di Coppa Italia, attività ufficiale organizzata dal Comitato Regionale Veneto, la squalifica del calciatore Orbolato Marco deve quindi ritenersi scontata. Per questo motivo, la gara Fossò/Riviera del Brenta Juniores del 22.9.2001, oggetto del reclamo, deve considerarsi valida a tutti gli effetti. Di conseguenza la Commissione Disciplinare deliberava il rigetto dell’opposizione presentata dalla Pol. Riviera del Brenta, confermando la regolarità della gara con il risultato acquisito in campo: Fossò/Riviera del Brenta 1 -1. Avverso tale decisione ha proposto appello a questa C.A.F. la Pol. Riviera del Brenta, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell’incontro “a tavolino”. Il proposto appello non merita di essere accolto. Il calciatore Orbolato Marco, infatti, essendo in età fuori quota doveva scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della prima squadra nell’anno successivo a quello nel quale era stata comminata la squalifica, anche se il calciatore era stato sanzionato con la squadra Juniores regionali. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Riviera del Brenta di Stra (Venezia)ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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