F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 08/11/2001 n. 3 3 – APPELLO DELLA FERRINI CALCIO QUARTU AVVERSO IL DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DEL SUO PRESIDENTE ALLA COMMISSIONE DISCIPLlNARE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. – IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO AL CALCIATORE MOI ALESSANDRO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 2/D-Riunione del 12.7.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 08/11/2001 n. 3
3 - APPELLO DELLA FERRINI CALCIO QUARTU AVVERSO IL DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DEL SUO PRESIDENTE ALLA COMMISSIONE DISCIPLlNARE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA - PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. - IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO AL CALCIATORE MOI ALESSANDRO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 2/D-Riunione del 12.7.2001)
La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2/D - Riunione del 12 luglio 2001, accoglieva il ricorso della Sig.ra Xaxa Rita, madre del calciatore minorenne Moi Alessandro, e dichiarava lo svincolo di autorità e la nullità del tesseramento del predetto calciatore per la Polisportiva Ferrini Quartu S. Elena.La Cormmissione Tesseramenti rilevava che sulla richiesta di tesseramento n. 190446 del 19 ottobre 2000 debitamente firmata dal calciatore era stata apposta solo la sottoscrizione del padre del calciatore mentre ai sensi dell’art. 39 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. è necessaria la sottoscrizione di entrambi i genitori. Con lo stesso provvedimento, la Commissione Tesseramenti deferiva alla competente Commissione Disciplinare il calciatore, il presidente della Polisportiva Ferrini Quartu S. Elena e la società stessa per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La delibera della Commissione Tesseramenti viene appellata per il profilo attinente al deferimento del presidente e della Polisportiva. L’appello è inammissibile, in quanto ha per oggetto un atto, quello di deferimento, che non è impugnabile in quanto non è un atto a natura decisoria. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Ferrini Calcio Quartu di Quartu Sant’Elena (Cagliari) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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