F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 08/11/2001 n. 5 5 – APPELLO DELL’A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEGNAGO ALUS/FANO DEL 2.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 12.10.2001).
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 08/11/2001 n. 5
5 - APPELLO DELL’A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEGNAGO ALUS/FANO DEL 2.9.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 54 del 12.10.2001).
In data 2 settembre 2001 si svolgeva, sul campo comunale di Bergantino, l’incontro Legnago-Fano, terrninato con il punteggio di 2-3, relativo al Girone E del Campionato Nazionale Dilettanti. Dal rapporto arbitrale emerge che al 21° minuto del secondo tempo, in occasione del momentaneo pareggio del Legnago (2-2), alcuni sostenitori del Fano si arrampicavano sulla recinzione, rompendola, ma senza entrare in campo; nel contempo altri tifosi della medesima fazione lanciavano in campo una decina di bottiglie di vetro e una mazza da baseball. Una bottiglia di vetro colpiva al volto il giocatore n. 4 del Legnago (Peretti Simone), il quale veniva trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti. Il referto di uno degli assistenti dell’arbitro non si discostava dal contenuto del menzionato rapporto arbitrale, se non per le circostanze che non si faceva cenno al lancio della mazza da baseball e che il calciatore Peretti risultava colpito “in testa”. L’A.C. Legnago Salus presentava riserva scritta. Al calciatore colpito - il quale, secondo quanto attestato dall’arbitro con supplemento di rapporto, non si era più seduto in panchina dopo l’evento - trasportato all’Unità operativa di Pronto Soccorso della A.U.L.S.S. n. 21 di Legnago, veniva riscontrata, in sede di diagnosi, un trauma cranico commotivo, che veniva giudicato, in sede di prognosi, guaribile in gg. 2. Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 27 del 5 settembre 2001, con decisione di cui al C.U. n. 38 del 19 settembre 2001 deliberava il rigetto del reclamo del Legnago, la convalida del risultato del campo e, nondimeno, I’applicazione a carico della società Fano della penalizzazione di tre punti in classifica. Il Giudice di prima istanza rilevava che il presunto clima di intimidazione e violenza non trovava obiettivo riscontro nel rapporto di gara e che, ai sensi del C.G.S., non si poteva applicare la punizione sportiva della perdita della gara nell’ipotesi di fatti imputabili a sostenitori delle società che avessero comportato unicamente alterazione al potenziale atletico di una o di entrarnbe le società. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, investita dall’attuale reclamante e dalla controparte, con l’impugnata pronunzia – esclusa dagli atti del giudizio, per tardività, la memoria integrativa del Legnago datata 3 ottobre 2001 - ha rigettato il reclamo del Legnago, confermando dunque la pronunzia del Giudice Sportivo, salvo l’annullamento della sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica irrogata a carico del Fano. Con il reclamo in trattazione, inviato anche alla controparte, il Legnago, premesso che lamenta l’impossibilità di comprendere i motivi per cui la memoria integrativa sia stata esclusa dagli atti del giudizio per tardività, nel merito si duole per la mancata considerazione, da parte dei precedenti gradi di giustizia, dei fatti accaduti, per come del resto riportati nei rapporti di gara aventi fede privilegiata, nella loro idoneità a creare un clima di intimidazione e di violenza. Conclude pertanto nuovamente per l’inflizione, a carico del Fano, della punizione sportiva della perdita dell’incontro, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Nuovo C.G.S.. Il Fano Calcio ha inviato controdeduzioni. L’appello dell’A.C. Legnago Salus, nel merito, non può essere accolto. Il Collegio può dunque prescindere da un’articolata disamina delle eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla controparte Fano, di cui comunque si dà, seppur brevemente, conto. Il preannuncio di reclamo, visti gli articoli 29, comma 12, 33, comma 2 e 34, comma 1, del Nuovo C.G.S. non deve ritenersi una fase obbligatoria nel dispiegarsi del procedimento con cui viene adita questa Commissione d’Appello, restando tuttavia inteso che la mancanza di preannuncio, e quindi anche di richiesta dei documenti ufficiali, rende inevitabile l’applicazione del termine stringente di sette giorni per la presentazione del reclamo, completo dei motivi, ai sensi degli artt. 33, comrna 2, e 34, comma 2, Nuovo C.G.S.. La prima eccezione va dunque disattesa e del resto la stessa controparte, che l’aveva formulata nell’atto controdeduttivo, in sede di udienza davanti a questa Commissione si è atteggiata nel senso di una sostanziale rinuncia ad essa. Analoga sorte merita l’eccezione di inammissibilità del gravame che trae spunto dall’art. 33, comma 1, del Nuovo C.G.S., essendo stata richiesta, ad avviso del Fano, una diversa valutazione in fatto che esula dalla competenza a conoscere di questa Commissione, quando opera in terzo grado di giudizio. In effetti il reclamo, proposto quale è ai fini della deduzione dell’erronea e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, Nuovo C.G.S., può a buon diritto rientrare nel caso di cognizione della C.A.F. in terza istanza di cui all’art. 33, comma 1, lett. b), del Nuovo C.G.S. (“violazione o falsa applicazione delle norme contenute ...nel Codice di Giustizia Sportiva”). E’ fondata invece l’eccezione, già favorevolmente valutata dalla Commissione Disciplinare, circa la tardività della memoria integrativa del Legnago in data 3 ottobre 2001, trattandosi di motivi nuovi, che peraltro prima facie non sembrano in grado di sovvertire le conclusioni raggiunte nella pronunzia gravata, formulati fuori termine avverso la decisione emessa in primo grado dal Giudice Sportivo. Nel merito, il gravame del Legnago non può essere positivamente definito. In effetti non emergono dagli atti ufficiali fatti addebitabili ai sostenitori del Fano che comportino l’assunzione di una diversa portata da parte di un accadimento che, seppur certamente grave ed increscioso, sembra comunque poter agevolmente rientrare nell’ipotesi di mera alterazione recata al potenziale atletico della società danneggiata, fattispecie per il quale il Nuovo C.G.S., in linea del resto con quanto originariamente dettato dall’art. 7 C.G.S., prevede, all’art.12, comma 1, l’inapplicabilità della punizione sportiva della perdita della gara, all’evidente fine di evitare condotte di fittizia accentuazione dei danni soggettivamente causati dalle intemperanze dei sostenitori. Per i suddetti motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Legnago Salus di Legnago (Verona) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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