F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 10 10 – APPELLO DELL’A.S. BERGAMO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLONA/BERGAMO CALCIO A 5 DELL’8.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 226 del 3.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 10 10 - APPELLO DELL’A.S. BERGAMO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLONA/BERGAMO CALCIO A 5 DELL’8.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 3.4.2002) La A.S. Bergamo Calcio a 5 in merito alla gara S.S. Bellona s.r.l. - A.S. Bergamo Calcio a 5 dell’8.12.2001, chiedeva l’applicazione della punizione sportiva della gara con il punteggio di 0 - 2 a danno della S.S. Bellona s.r.l. per aver questa schierato, nel corso dell’incontro, il calciatore Zani Davide e l’allenatore Apisa Luigi, perché squalificati, i calciatori Correa Rocha Marcos, De Melo Secondo Laerte (non preventivamente identificati dall’arbitro), i calciatori Correira Heory e Correira Dugias, perché il loro tesseramento non si era perfezionato. Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo ed omologava il risultato conseguito (delibera del Giudice Sportivo C.U. n.130 del 9 gennaio 2002 Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie A). La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 226 del 3 aprile 2002, dichiarava: - I’inammissibilità del reclamo proposto dalla A.S. Bergamo Calcio a 5, limitatamente al motivo introdotto oralmente nella riunione del 15.2.2002 (dubbio sulla regolarità del tesseramento 2.11.2002 in favore della A.S. Augusta e del trasferimento 5.11.2001 in favore della S.S. Bellona del calciatore Correa) in quanto motivo nuovo e non portato all’attenzione del Giudice Sportivo; - l’inammissibilità della lamentata incompletezza, ex art. 61 N.O.I.F., della copia della distinta compilata dal Dirigente accompagnatore della S.S. Bellona, in occasione della gara in oggetto, in quanto la A.S. Bergamo Calcio a 5 per mancanza, di interesse diretto al reclamo e quindi non legittimata a proporlo, avendo davanti al Giudice Sportivo esclusivamente la mancata specificazione dei documenti di identità e quindi la regolarità o meno della partecipazione dei calciatori ex art. 71 N.O.I.F.; - rigettava infine i motivi residui del reclamo della A.S. Bergamo dichiarando regolari i tesseramenti di Correa, De Melo, Correira Henry, Correira Dugias, che, pertanto, potevano partecipare alla gara in oggetto. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la A.S. Bergamo Calcio a 5 sostenendo non potersi parlare di motivo nuovo allorquando la A.S. Bergamo Calcio a aveva richiesto, fin dal 16.1.2001 (data del ricorso alla Commissione Disciplinare) e non solo oralmente nella seduta del 15.2.2002, la verifica della regolarità del tesseramento di Correa Rocha Marcos; nonché la verifica della regolarità del tesseramento per gli altri calciatori De Melo, Correira Henry, Correira Duglas. Chiedeva, pertanto, qualora il tesseramento di Correa Roche Marcos fosse irregolare la punizione sportiva della perdita della gara per la S.S. Bellona per 0 - 2, nonché l’applicazione delle N.O.l.F. e quindi la punizione sportiva per il Bellona in relazione a tutte le partite dove fosse stato utilizzato il Correa Roche Marcos con i conseguenti punti di penalizazione. L’appello è infondato e va quindi respinto. L’art. 29.5 C.G.S., in ossequio al principio del contraddittorio, statuisce che “tutti i reclami ed i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34 C.G.S. copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale “controparte”. AI comma 9 aggiunge: “la inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6, 8 costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame”. A sua volta l’art.34.2 C.G.S. stabilisce: “il reclamo deve essere motivato e proposto entro i 7 gg. successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare”. Dall’esame degli atti emerge che al A.S. Bergamo Calcio a 5: - il 16.1.2002 proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo; - in data 29.1 2002 a mezzo fax richiedeva la acquisizione di documenti relativi al tesseramento di 4 giocatori “con nominativi stranieri” ed in specie la fotocopia del trasferimento dalla società cedente alla società Bellona e la individuazione delle persone che avevano firmato detto trasferimento, con esclusivo riferimento al Correa Rocha Marcos; m- in data 31.1.2002 a mezzo fax richiedeva la tempestiva trasmissione di copia di detti documenti; - nella riunione del 15.2.2002 il Presidente della A.S. Bergamo Calcio a 5 invocava la verifica del tesseramento del 2.11.2001 del calciatore Correa Rocha Marcos in favore della A.S. Augusta, e del trasferimento del 5.11.2002 del medesimo alla S.S. Bellona, sostenendo che i relativi atti fossero stati sottoscritti dal Presidente della A.S. Augusta, Giovanni Pantanello, all’epoca inibito. Trattasi quindi di aspetto portato all’attenzione del Giudice Sportivo, essendosi in quella sede lamentata la sola mancata preventiva identificazione da parte dell’arbitro; aspetto non rilevato in sede di impugnazione del 16.1.2002, ma solo esplicitato in sede di riunione della Commissione Disciplinare del 15.2.2002: e quindi nuovo, e come tale sanzionato con l’inammissibilità ex art. 29.9. C.G.S.. Inoltre: - non risulta rispettato, relativamente al motivo suddetto, il termine di gg. 7 dalla data di pubblicazione del C.U. in cui è riportata la decisione impugnata per la motivazione e proposizione dei reclami, fissato in via generale dall’art. 34.2 C.G.S. ed in particolare, per i procedimenti di seconda istanza, dall’art. 32.2 C.G.S.. - non risulta che la S.S. Bellona sia stata resa partecipe della nuova lagnanza, né dei sospetti manifestati con il fax del 29.1.2002, con l’invio di copia di tali nuovi motivi di reclamo per consentirle la presentazione di eventuali controdeduzioni; violando cosi il principio del contraddittorio, sanzionato con l’inammissibilità (art. 29.9. C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Bergamo Calcio a 5 di Bergamo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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