F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 11 11 – APPELLO DELLA POL. MONTECALVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECALVO/CAMPOLI DEL 23.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 73 del 28.3.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 11
11 - APPELLO DELLA POL. MONTECALVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECALVO/CAMPOLI DEL 23.12.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 28.3.2002)
La Polisportiva Montecalvo di Montecalvo Irpino (Avellino) ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul C.U. n. 73 del 28 marzo 2002, relativa alla gara Montecalvo /Campoli del 3.1.2002. Il ricorso è fondato sulla presunta violazione delle norme di cui agli artt. 61 e 71 N.O.I.F. che stabiliscono la consegna della lista dei giocatori prima dall’inizio della garadella gara ed il controllo dei documenti di identificazione da parte dell’arbitro prima di ammettere i calciatori nel recinto di giuoco. Rileva questa Commissione d’Appello che il Direttore di gara, sentito dalla Commissione Disciplinare a chiarimento, ha ribadito che la gara si è disputata e conclusa regolarmente, precisando, in particolare, che le distinte di gara sono state consegnate da entrambe le società, prima dell’inizio della partita ed il riconoscimento dei calciatori è stato effettuato contestualmente alla consegna e non durante l’intervallo fra primo e secondo tempo, come affermato dalla ricorrente. Tenuto conto della fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale e di quanto dal direttore di gara ufficialmente dichiarato nel corso del giudizio, appare del tuffo ininfluente quanto argomentato nel ricorso, che va pertanto respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Montecalvo di Montecalvo Irpino (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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