F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n.4 4 – APPELLO DELLA CALCIATRICE VILLANI FILOMENA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ PER INATTIVITA’, AI SENSI DELL’ART. 109 N.O.I.F., DALL’U.S. BRIANTEA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D – Riunione del 13.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n.4 4 - APPELLO DELLA CALCIATRICE VILLANI FILOMENA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ PER INATTIVITA’, AI SENSI DELL’ART. 109 N.O.I.F., DALL’U.S. BRIANTEA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001) Con decisione del 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardia accoglieva ta richiesta di svincolo proposta dalla calciatrice Villani Filomena nei confronti dell’U.S. Briantea, a norma dell’art. 109 N.O.I.F.. Osservava il Comitato, in estrema sintesi, che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell’opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 (comma 5) N.O.I.F.. I’opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta della calciatrice. Impugnava la decisione la società assumendo di non aver allegato all’opposizione la documentazione occorrente per via di un disguido “commesso in buona fede”. Nel rimettere quella mancante chiedeva, dunque, una nuova valutazione del caso. All’esito del relativo procedimento la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società (C.U. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001). Rilevava che la società (omissioni a parte in sede di opposizione) aveva “documentato in questa sede tramite ricevute di raccomandate postali l’invio alla calciatrice di copia dell’opposizione alla richiesta di svincolo nonchè delle due convocazioni a visita medica di idoneità”. Poiché la società aveva ottemperato a quanto previsto dall’art. 109 n. 4 N.O.I.F. e d’altra parte la calciatrice non aveva provveduto all’incombenza prevista dallo stesso articolo, e cioè a respingere motivatamente la contestazione, accoglieva il reclamo e ripristinava il vincolo. A proporre rituale e tempestivo appello era stavolta la Villani che eccepiva l’irritualità dell’opposizione (dovuta alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) e comunque di avere tempestivamente respinto la contestazione a lei mossa dalla società; contestazione traente origine dalla presunta inosservanza degli inviti a produrre certificazione medica di idoneità all’attività agonistica. In accoglimento dell’appello chiedeva pertanto il ripristino dello svincolo. Alla seduta del 9 maggio 2002, assenti sia la Villani che il legale di fiducia, avv. Giuseppe lannaccone, I’appello veniva ritenuto in decisione. L’appello proposto, che prende le mosse dall’erronea applicazione da parte della Commissione Tesseramenti di norma facente parte delle N.O.I.F. e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1° lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, è ammissibile e va accolto nel merito. In tema di svincolo per inattività del calciatore l’art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima (per quanto di interesse nella vicenda all’origine del presente appello), relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione. Ebbene, ripercorrendo le due fasi ed esaminando la condotta della società e della calciatrice alla luce di quanto prescritto dall’art. 109 delle N.O.I.F. risulta agevole rilevare come la Commissione Tesseramenti sia incorsa in errore nel ritenere correttamente adempiute da parte dell’U.S. Briantea le formalità previste dal detto articolo, dal momento che in più di una occasione questa, diversamente dalla calciatrice, non si è attenuta alle formalità cui era obbligata. Con la conseguenza, quanto allo svincolo, di dover essere ripristinato. Procedendo con ordine. 1 - A norma del comma 4 dell’art. 109 delle N.O.I F. (articolo che per semplicità di esposizione da qui in avanti si evita di citare); a norma del comma 4, si stava scrivendo, la società avrebbe dovuto inviare alla calciatrice “due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva”: dalla documentazione prodotta dalla società risulta, invece, che sono stati rivolti alla calciatrice due inviti a sottoporsi entro certe date a visita medica. Posto che l’invito a sottoporsi a visita medica non è l’invito (richiesto dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l’attività agonistica, la società è venuta meno ad un obbligo ben preciso. 2 - In difetto del presupposto, costituito dagli “inviti” ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l’impossibilità da parte dell’U.S. Briantea di far valere l’omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività. 3 - Risulta in ogni caso dagli atti che la Villani entro il termine dei 5 giorni previsti dal comma 4 ha motivatamente respinto le contestazioni della società, comunicando alla stessa di essersi sottoposta a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva (il Larix, di Via Carolina Balconi n. 34 di Cernusco sul Naviglio) e di essere in possesso di certificato di idoneità all’attività agonistica. Vero è che con detta comunicazione la Villani non ha rimesso alla società il certificato; è anche vero tuttavia che il comma 4 non impone fatto del genere al calciatore, ma semplicemente di “respingere motivatamene” le contestazioni e non vi è dubbio che far sapere alla società di aver conseguito l’idoneità medica all’attività agonistica e di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) integra il requisito per effetto del quale la contestazione perde efficacia. Anche da questo diverso punto di vista I’appello della Villani merita di essere accolto, non rispondendo al vero l’affermazione dalla Commissione Tesseramenti di essere imputabile alla calciatrice la sua inattività e potendosi affermare che essendosi attenuta, la Villani, a quanto previsto dal 4° comma il suo diritto allo svincolo andava ribadito. 4 - Bisogna osservare, però, che dalla lettura del comma 5 emerge con chiarezza che la mancata opposizione “è considerata adesione” ed il Comitato ha l’obbligo di provvedere d’autorità allo svincolo del calciatore se l’opposizione stessa non viene effeffuata dalla società “nei modi e nei termini come sopra prescritti”. Ne discende che, escluso l’obbligo per la società di allegare all’opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui al comma 3, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l’intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giomi di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l’opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore. Nel caso che qui interessa non è contestabile che l’U.S. Briantea ha portato a conoscenza della Villani l’opposizione alla sua richiesta di svincolo; non è ugualmente contestabile però che non ne ha dato prova a quel Comitato che in forza di quanto previsto dal comma 5 è l’unico organo cui avrebbe dovuto dare tempestiva dimostrazione della regolarità formale della procedura. L’averlo fatto successivamente innanzi alla Commissione Tesseramenti non fa venir meno la presunzione prevista dal comma 5 con la conseguenza che correttamente il Comitato Regionale Lombardia, preso atto della mancanza di prova sull’osservanza da parte della società di tutte le formalità prescritte, ha considerato l’opposizione adesione alla richiesta del calciatore e ne ha disposto lo svincolo. 5 - Considerazioni assolutamente identiche devono esser fatte a proposito delle formalità richieste per la presentazione della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva: è vero (anche a prescindere da quanto già rilevato nei precedenti punti 1, 2 e 3); è vero, si stava scrivendo, che la U.S. Briantea ha inoltrato alla Villani due inviti ed altrettante contestazioni. Bisogna osservare, tuttavia, che la stessa società doveva porre in tempo utile il Comitato Regionale nelle condizioni di verificare il rispetto delle prescrizioni formali ed, esclusa la presunzione di cui al comma 5, di non procedere allo svincolo della calciatrice. Lo ha fatto in sede di reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, di talché l’impossibilità di attribuire all’opposizione efficacia alcuna, se non quella di adesione alla richiesta di svincolo della calciatrice, porta all’accoglimento anche per quest’altro verso dell’appello proposto. La relativa tassa va, come di norma in caso di non soccombenza, restituita. Per i motivi esposti la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dalla calciatrice Villani Filomena, annullando l’impugnata delibera e ripristinando lo svincolo d’autorità, per inattività, in favore della reclamante, già disposto dal Comitato Regionale ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F.. Dispone restituisi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it