F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 7 7 – APPELLO DELL’U.S. BORGO A BUGGIANO 1920 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORT E CULTURA CENAIA / BORGO A BUGGIANO 1920 DEL 2.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 33 del 21.3.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 7 7 - APPELLO DELL’U.S. BORGO A BUGGIANO 1920 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORT E CULTURA CENAIA / BORGO A BUGGIANO 1920 DEL 2.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 33 del 21.3.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana ordinava la ripetizione della gara Sport e Cultura Cenaia / Borgo a Buggiano del 2.2.2002, sospesa dal direttore di gara al 47° del primo tempo a seguito delle continue offese e minace che avevano comportato l’espulsione di due giocatori; delle minacce e offese dell’arbitro da parte del pubblico nel corso dell’incontro e fino al suo rientro negli spogliatoi; dell’atteggiamento intimidatorio ed ingiurioso nei confronti del direttore di gara mentre questi era chiuso nello spogliatoio a tal punto da percuotere la porta dello spogliatoio; nonché del fatto che un oggetto contundente veniva scagliato per due volte contro un vetro dello spogliatoio arbitrale. L’U.S. Borgo a Buggiano impugnava tale decisione sostenendo che i fatti accaduti e descritti sia nel referto arbirale che nel supplemento del referto fossero di gravità estrema tali da ingenerare “oggettivamente” paura, avessero causato un “clima di terrore” sia in campo che negli spogliatoi, e che l’unica soluzione era quella operata dal direttore di gara e cioè la sospensione della stessa. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana respingeva il reclamo osservando come l’arbitro avesse avuto un timore soggettivo, che non scaturiva da un’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro, e non aveva posto in essere tentativi di riportare l’ordine per proseguire la gara. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la U.S. Borgo a Baggiano sostenendo la legittimità dell’operato dell’arbitro e comunque contraddittoria la giustificazione della Commissione Disciplinare secondo la quale il direttore di gara fosse al sicuro all’interno dello spogliatoio chiuso a chiave, essendo tale affermazione la riprova del pericolo che questi correva all’esterno dello spogliatoio stesso. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. L’art. 64.2 N.O.I.F. stabilisce che “è nei poteri dell’arbitro astenersi dl far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, del guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gaa stessa in piena indipendenza di giudizio. In alternativa l’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico”. Ai sensi dell’art. 12.4 C.G.S. comunque “spetta agli Organi di Giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara” e possano giustificare l’adozione di un provvedimento eccezionale, quale quello della sospensione della gara. - Non vi è stato un tentativo di entrare violentemente nello spogliatoio arbitrale; - lo stesso direttore di gara afferma che nel quarto d’ora successivo tutto si era placato. In estrema sintesi, non costituendo le decisioni e le minacce danno fisico, l’arbitro non ha fatto uso di tutti i mezzi a sua disposizione per riportare l’ordine, quali ad esempio:- chiamare i capitani delle rispettive squadre per avvisarli, con fermezza, che il provvedimento di sospensione della gara sarebbe stato dottato qualora le intemperanze fossero proseguite; - ammonire e espellere anche più giocatori fino al numero legale per continuare a giocare; - allontanamento dal campo dei dirigenti; Pertanto, non avendo il direttore di gara posto in essere i tentativi necessari per riportare l’ordine per proseguire la gara, dagli atti non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro; l’adottato provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale) non andava quindi adottato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dell’U.S. Borgo a Buggiano 1920 di Buggiano (Pistoia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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