F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 8 8 – APPELLO DELLA POL. GELBISON AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AI SIGG.RI GALIETTA FRANCO E ORICCHIO ANIELLO E DELL’AMMENDA DI EURO 1.033,00 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 69 del 14.3.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 09/05/2002 n. 8
8 - APPELLO DELLA POL. GELBISON AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AI SIGG.RI GALIETTA FRANCO E ORICCHIO ANIELLO E DELL’AMMENDA DI EURO 1.033,00 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 del 14.3.2002)
La Polisportiva Gelbison di Vallo della Lucania (Salerno) ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n.69 del 14 marzo 2002, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, ai dirigenti Galietta Franco ed Oricchio Aniello veniva inflitta la sanzione dell’inibizione per due anni ed alla Pol Gelbison, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di euro 1.033,00. Sostiene la ricorrente l’eccessività delle sanzioni in quanto, come lealmente ammesso dal dirigente Galietta, si era trattato di una mera dimenticanza nell’invio della richiesta di tesseramento.
Osserva la C.A.F. che il fatto così come dettagliatamente descritto nell’atto di deferimento del Procuratore Federale, appare chiaramente accertato e d’altra parte è stato ammesso dalla società inquisita. Di conseguenza la decisione della Commissione Disciplinare che ha inibito i due dirigenti responsabili di aver consentito al calciatore Cilento Carmine di partecipare alla gara Giffonese/Gelbison pur sapendo che non era in regola con il tesseramento, risulta ineccepibile anche per quel che riguarda la misura della sanzione, altrettanto può dirsi per l’ammenda inflitta alla società a titolo di responsabilità oggettiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto della Pol. Gelbison di Vallo della Lucania (Salerno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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