F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 1 1 – APPELLO DELL’A.S. VIRTUS GRIFONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 3.9.2004 INFLITTAAL CALCIATORE ZULLO ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 75 dell’11.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 1
1 - APPELLO DELL’A.S. VIRTUS GRIFONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 3.9.2004 INFLITTAAL CALCIATORE ZULLO ANTONIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 dell’11.4.2002)
L’A.S. Virtus Grifoni ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale n. 75 del Comitato Regionale Campania dell’11 aprile 2002 che, confermando quanto già stabilito dal Giudice Sportivo, disponeva la squalifica del calciatore Zullo Antonio fino al 3.9.2004. Assume in particolare la società reclamante che nel caso di specie erroneamente l’arbitro avrebbe individuato nello Zullo il calciatore che al 22° del secondo tempo si sarebbe a lui avvicinato colpendolo con un calcio trattandosi invece di altro calciatore da identificarsi in Tedesco Giuseppe. Orbene occorre in primo luogo rilevare che l’indicazione solo in questa sede del calciatore che si sarebbe reso responsabile del fatto denunciato dal Direttore di Gara (mai precisato nei precedenti gradi di giudizio) costituisce inammissibile motivo di reclamo ostandovi l’art. 33 n. 4 C.G.S. che non consente di eccepire dinanzi a questa Commissione nuovi motivi. Inoltre, il gravame proposto, (peraltro assolutamente in contrasto con il preciso e circostanziato referto arbitrale) deve dichiararsi inammissibile anche ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S. trattandosi di censura in punto di fatto della decisione impugnata non proponibile dinanzi alla C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Virtus Grifoni di Giffoni Valle Piana (Salerno) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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