F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 5 5 – APPELLO DELLO SPORT CLUB MADONNA Dl CAMPAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI MADONNA Dl CAMPAGNA/ASTI DEL 2.3.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 37 del 24.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 5
5 - APPELLO DELLO SPORT CLUB MADONNA Dl CAMPAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI MADONNA Dl CAMPAGNA/ASTI DEL 2.3.2002
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 24.4.2002)
Lo Sport Club Madonna di Campagna ha proposto recIamo a questa Commissione d’ Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 24 aprile 2002 che, confermando la decisione del primo Giudice, disponeva la inibizione a ricoprire incarichi sportivi e sociali fino al 31.3.2004 al Sig. Mantovani Roberto, dirigente della predetta Società che veniva aItresì condannata al pagamento di euro 280 a seguito dei disordini verificatisi nelI’incontro di calcio Madonna di Campagna / Asti del 2.3.2002 terminata con il punteggio di 1 a 2. Assume al riguardo la società reclamante l’eccessività delIa sanzione pecuniaria irrogata nonché l’estraneità del Mantovani al fatto a lui addebitato. In particoIare l’arbitro avrebbe erroneamente individuato nel Mantovani il dirigente della società che Io avrebbe colpito con un calcio alla gamba sinistra. Il ricorso è inammissibiIe. L’art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S. non prevede infatti la possibilità di proporre reclamo a questa Commissione d’AppeIIo Federale per le sanzioni economiche a carico della società. Il ricorso deve dichiararsi inarnmissibile anche per quanto concerne l’inibizione inflitta al Mantovani in quanto i motivi di reclamo addotti (peraltro in assoluto contrasto con il referto arbitrale confermato con decisione al Giudice di 2° Grado) costituiscono censure in fatto che non possono essere eccepite in questa sede a norma dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inarnmissibile, ai sensi degli artt. 33 n. 1 e 40 n. 7 lett. d) C.G.S., l’appello come sopra proposto dallo Sport Club Madonna dl Campagna ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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