F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 8 8 – APPELLO DEL F.C. SEGRATESE AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.10.2002 AL SIG. DE PINTO VITO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 36 del 3.4.2002) Con atto
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 8
8 - APPELLO DEL F.C. SEGRATESE AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.10.2002 AL SIG. DE PINTO VITO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2002) Con atto spedito il 10 aprile 2002 a firma del presidente Vito De Pinto la F.C. Segratese proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare pesso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata con comunicato n. 36 del 3 aprile 2002, con la quale veniva inflitta alla società la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 e al Presidente della stessa, Sig. Vito De Pinto, la sanzione dell’inibizione fino al 30.10.2002, a seguito del deferimento della Commissione Tesseramenti. Deduceva l’appellante che nessuna responsabilità poteva configurarsi a carico del F.C. Segratese e che il tesseramento del calciatore Micheli Fabrizio Antonio era regolare perché lo svincolo non era avvenuto, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, a seguito del ricorso presentato dalla madre del calciatore. Osserva preliminarmente la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile per la parte proposta nell’interesse della società perché sottoscritto da presidente su cui gravava provvedimento di inibizione (al Sig. De Pinto era stata inflitta l’inibizione a tutto il 30.10.2002) e rigettato per la parte che riguarda la posizione pesonale del Presidente posto che il tesseramento del calciatore Fabrizio Antonio Micheli è risulato essere illegittimo per apocrificità della firma sulla richiesta di tesseramento dell’esercente la potestà genitonale del calciatore Sig.ra Emma Salvatrice. La tassa di reclamo va incamerata . Per questi motivi la C.A.F., sull’appello come innanzi proposto dal F.C. Segretese di Segrate (Milano), così decide: lo dichiara inammissibile per la parte inerente le sanzioni inflitte alla società perché sottoscritto da Presidente inibito; lo respinge pe la parte inerente la sanzione dell’inibizione fino al 30.10.2002 inflitta al Presidente Sig. De Pinto Vito; ordina incamerarsi la relativa tassa.
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