F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 9 9 – APPELLO DELLA POL. CIRCOLO LENTINI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CIRCOLO LENTINI/OR.SA DEL 24.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 47 del 24.4.2002)
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9 - APPELLO DELLA POL. CIRCOLO LENTINI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CIRCOLO LENTINI/OR.SA DEL 24.3.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 24.4.2002)
La Pol. Circolo Lentini, in persona del presidente prof. Inserra Lucio, ha presentato appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 24 aprile 2002, relativa alla gara Circolo Lentini/Orsa Ragusa del 24.3.2002. Lamenta il ricorrente la mancata osservanza, da parte della Commissione Disciplinare, della norma prevista dall’art. 24 C.G.S., circa il diritto del ricorrente di essere sentito se ne fa espressa richiesta. Osserva questa Commissione che effettivamente il presidente del Circolo Lentini, (o altro dirigente debitamente delegato), venne convocato per l’udienza del 16 aprile 2002 con telegramma del 12 aprile, inviato all’indirizzo di Via Zancle n. 2 - Lentini. Detto recapito risultava al terminale del Comitato Regionale Sicilia ed inoltre era chiaramente indicato sulla carta intestata della Pol. Circolo Lentini, anche come mittente della raccomandata di invio del ricorso. Acquisita la scheda di censimento per la stagione 2001/2002 presso il Comitato Regionale Sicilia, è risultato, invece, che sia la sede sociale che l’indirizzo per la corrispondenza sono indicati in “Via P. Nenni 19 - Lentini (SR)” da considerarsi quindi prevalente su ogni altra diversa indicazione. Conseguentemente, anche se l’errore in cui è caduta la Commissione Disciplinare è frutto di un comprensibile equivoco, dovuto al mancato aggiornamento da parte del Comitato Regionale dei dati del proprio terminale, l’invito a comparire al presidente o ad un suo delegato del Lentini deve essere nuovamente effettuato presso il suddetto indirizzo ufficiale della società. Il ricorso va pertanto accolto con restituzione degli atti alla Commissione Disciplinare per il nuovo giudizio. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. Circolo Lentini di Lentini (Siracusa), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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