F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 10 10 – APPELLO DELL’U.S. S. STEFANO AL MARE AVVERSO LE SANZlONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NONCHE’ L’AMMENDA DI EURO 150,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE E DELLE INIBlZlONI PER MESI 8 AL SIG. D’ALOISIO LUClO E PER ANNI 1 AL SIG. GOMBOLI LUIGI, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 39 del 2.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/2002 n. 10 10 - APPELLO DELL’U.S. S. STEFANO AL MARE AVVERSO LE SANZlONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NONCHE’ L’AMMENDA DI EURO 150,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE E DELLE INIBlZlONI PER MESI 8 AL SIG. D’ALOISIO LUClO E PER ANNI 1 AL SIG. GOMBOLI LUIGI, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 39 del 2.5.2002) Il Procuratore Federale, con atto del 19 merzo 2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria Lucio D’Aloisio, Presidente della Società S. Stefano al Mare, Luigi Gomboli, dirigente della predetta Società e la Società U.S. Santo Stefano al Mare, addebitando ai primi due la violazione di cui all’art 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli articoli 39 e 96 delle N.O I.F. ed all’art.34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed alla Società la violazione dell’art.2, comma 4, C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte al Presidente ed al dirigente della stessa. Il deferimento era fondato sugli accertamenti effetttuati dall’Ufficio Indagini, in seguito a denuncia presentata dall’A.C. Ospedaletti Sanremo dai quali era emerso: – che la Società S. Stefano al Mare aveva omesso di perfezionare il tesseramento, per la stagione sportiva 2000/2001, del calciatore Letteriello Domenico, utilizzando lo stesso in 23 gare del campionato di seconda categoria della predetta stagione, ed eludendo, in tal modo, anche la normativa sui premi di preparazione che essa, in caso di regolare tesseramento, avrebbe dovuto versare alla società Ospedaletti Sanremo; – che Luigi Gomboli, dirigente della predetta Società, non aveva provveduto a far sottoscrivere dai genitori il cartellino del calciatore Domenico Letteriello. all’epoca minore di età. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n.39 del 2 maggio 2002, ritenuta provata la responsabilità degli incolpati, infliggeva a Lucio D’Aloisio l’inibizione temporanea per mesi otto, a Luigi Gamboli l’inibizione temporanea per anni uno ed alla U.S. S. Stefano al Mare la penalizzazione di cinque punti nella classifica della stagione sportiva 2001/2002. Avverso la suddetta delibera ha proposto ricorso alla C.A.F. Ia Società S. Stefano al Mare, deducendo con il primo, articolato motivo di gravame il difetto di motivazione della decisione impugnata, che avrebbe erroneamente attribuito ai dirigenti della Società un comportamento doloso nell’omettere di effettuare il regolare tesseramento del calciatore Letteriello. Secondo la ricorrente, i fatti ascritti ai propri dirigenti potrebbero configurare tutt’al più gli estremi della colpa, avendo gli stessi agito con negligenza ed imperizia, ma non certo con la consapevoleza e la volontà di eludere le normative federali sul tesseramento dei calciatori e sui premi di preparazione. In particolare, I’omesso tesseramento del Letteriello sarebbe dovuto ad una semplice leggerezza del Gomboli il quale, dopo una prima verifica del Comitato Regionale che aveva richiesto nel dicembre 2000 la regolarizzazione dei documenti di trasferimento, risultati privi della firma del padre del calciatore minorenne, avrebbe dimenticato di raccogliere la sottoscrizione mancante, omettendo così di inviare al Comitato Regionale Ligure i documenti completi. Quanto al premio di preparazione la ricorrente sostiene che tra i dirigenti dell’Ospedaletti Sanremo e del S. Stefano al Mare era stato verbalmente convenuto il differimento del pagamento al termine della stagione sportiva 2000/2001, quando la Società S. Stefano al Mare avrebbe potuto avere maggiori disponibilità finanziarie legate agli introiti di alcune feste popolari da organizzare nel periodo estivo. Di tale accordo sarebbero stati informati il calciatore Letteriello ed il padre dello stesso, come da dichiarazioni allegate al ricorso. La mancata proposizione in primo grado di memorie difensive si giustificherebbe con la necessità di contenere le spese e con la convinzione di aver fornito tutti i chiarimenti del caso con le dichiarazioni rese dai tesserati all’Ufficio Indagini. Con il secondo motivo di gravame, Ia ricorrente eccepisce l’eccessività delle sanzioni, con specifico riferimento alla penalizzazione di punti in classifica, ritenuta sproporzionata rispetto alla rilevanza dei fatti accertati e gravosa al punto di vanificare gli sforzi compiuti dai tesserati della ricorrente nella stagione sportiva successiva a quella nella quale si sono verificati i fatti contestati, con pregiudizio di risultati ottenuti in modo del tutto regolare. Nelle conclusioni, la ricorrente ha chiesto la revoca dei provvedimenti assunti dal primo giudice nei confronti del D’Aloisio, del Gomboli e della Società U.S. S. Stefano al Mare e l’eventuale sostituzione degli stessi con altri di minore gravità. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Rileva la C.A.F. che la motivazione della delibera impugnata appare immune da censure. La Commissione Disciplinare ha esattamente affermato la responsabilità degli incolpati attraverso una corretta valutazione degli atti ufficiali, che e non viene minimamente scalfita dalle allegazioni difensive della ricorrente. Invero, le scusanti addotte dal Gomboli per la prima volta in sede di impugnazione sono totalmente sfornite di rilevanza e credibilità, non essendo ammissibile che un dirigente, al quale il Presidente della società aveva delegato il compito di svolgere le pratiche di tesseramento dei calciatori e le altre commesse, ignorasse per mera leggerezza la gravità delle omissioni accertate, che hanno comportato non soltanto il mancato pagamento del premio di preparazione all’Ospedaletti Sanremo ma anche la partecipazione del Letteriello in posizione irregolare a ben 23 gare del campionato di seconda categoria. Lo stesso Gomboli, d’altronde, aveva fornito all’Ufficio Indagini, con la dichiarazione rilasciata il 15.1.2002, una versione diversa ed ancor meno plausibile della propria condotta, giustificando il mancato perfezionamento della pratica di tesseramento con la volontà, manifestata dal Letteriello, di abbandonare l’attività calcistica. La totale infondatezza delle allegazioni difensive del Gomboli esclude la possibilità di giudicarne la responsabilità in modo diverso e meno severo rispetto alla decisione impugnata. Non è consentito giungere a diverse conclusioni neppure in ordine all’elusione del pagamento del premio di preparazione. Le dichiarazioni rilasciate dai Letteriello, padre e figlio, sono testimonianze de relato, riguardando fatti ai quali essi non hanno presenziato, esse sono pertanto del tutto prive di valore probatorio in ordine ad un presunto accordo con la Società Ospedaletti Sanremo di differimento del premio. Anche su questo punto il Gomboli aveva fatto all’Ufficio Indagini dichiarazioni ben diverse, affermando che il premio di preparazione spettante all’Ospedaletti Sanremo non era stato pagato perchè il Letteriello aveva manifestato la volontà di smettere di giocare. E’ evidente che tale versione è incompatibile con il presunto accordo di differimento, mentre si concilia perfettamente con quanto dichiarato dal Presidente dell’Ospedaletti circa il rifiuto puro e semplice opposto dal Gomboli alla richiesta di pagamento del premio, sia pure nella misura ridotta, pattuita in un primo momento tra le parti. L’accertata responsabilità del Gomboli non esclude quella del Presidente D’Aloisio il quale, non potendo ignorare le violazioni commesse dal suo collaboratore in spregio a norme federali di basilare rilevanza ne risponde nella propria qualità di legale rappresentante della Società in sede federale. Il motivo di ricorso relativo alla presunta eccessività della sanzione della penalizzazione di punti in classifica, anche a tacere della sua dubbia ammissibilità in sede di procedimento davanti alla C A.F., è palesemente inconsistente ed infondato, in quanto vengono dedotte come circostanze attenuanti quelle che in realtà sono le conseguenze afflittive della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. S. Stefano al Mare di Santo Stefano al Mare (Imperia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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