F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.10 10 – APPELLO DELLA S.S. MARINER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2007 INFLITTA AL CALCIATORE SIMONETTI ALESSIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 44 del 2.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.10 10 - APPELLO DELLA S.S. MARINER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2007 INFLITTA AL CALCIATORE SIMONETTI ALESSIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 44 del 2.5.2002) La S.S. Mariner ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche di cui al Comunicato Ufficiale n. 44 del 2 maggio 2002 che confermava la squalifica sino al 31.3.2007 del calciatore Simonetti AIessio disposta dal Giudice Sportivo. Assume al riguardo la società ricorrente che il Simonetti avrebbe partecipato solo verbalmente all’aggressione subita dall’arbitro ad opera di altri calciatori al termine della partita S.S. Mariner Misus 1999 del 6.4.2002. In particolare la Commissione Disciplinare non avrebbe tenuto conto della natura delle lesioni lamentate dal Direttore di Gara né della genericità delle accuse da lui rivolte al Simonetti. Il gravame è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato. Il preciso e circostanziato referto del Direttore di Gara, il quale ha confermato con decisione anche dinanzi alla Commissione Disciplinare di essere stato ripetutamente colpito con calci e pugni anche dal Simonetti da lui chiaramente individuato non lascia spazio alcuno per una diversa e più favorevole interpretazione. L’estrema gravità del comportamento posto in essere dal Simonetti motiva ampiamente la severità della sanzione inflitta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Mariner di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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