F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.2 2 – APPELLO DELLA POL. TRE COLLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRE COLLI/CANDIA BARACCOLA ASPIO DEL 3.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 42 del 18.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.2 2 - APPELLO DELLA POL. TRE COLLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRE COLLI/CANDIA BARACCOLA ASPIO DEL 3.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 42 del 18.4.2002) La Polisportiva Candia Baraccola Aspio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche in relazione alla gara Tre Colli Ancona/Candia Baraccola Aspio, disputata il 9 marzo 2002 per il Campionato di 3° Categoria, Girone E, e terminata con il risultato di 1-0 per la squadra di casa. La reclamante esponeva che l’A.S. Tre Colli Ancona aveva schierato nella predetta gara i calciatori Cerioni Stefano, Scipione Francesco e Luzzi Lorenzo in posizione irregolare perché squalificati i primi due per una giornata, il terzo per due giornate di gara, come da Comunicato Ufficiale n. 18 del 5 dicembre 2001 del Comitato Provinciale di Ancona. La Commissione Disciplinare, sul presupposto che i tre calciatori avevano preso parte a tutte le gare successive alla data di pubblicazione del provvedimento di squalifica e che, pertanto, questa non era stata scontata, rilevava la posizione irregolare dei predetti calciatori ancora nella gara in contestazione e, pertanto, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 18 aprile 2002, infliggeva alla A.S. Tre Colli Ancona la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 300 e ai calciatori un’ulteriore squalifica per quindici giorni. L’A.S. Tre Colli Ancona appella tale decisione deducendone la erroneità e chiedendone la riforma. L’appello è fondato. I tre calciatori non hanno partecipato alla gara disputata l’8 dicembre 2001 dalla A.S. Tre Colli Ancona con il Falconara G.S., alla gara, cioè del Campionato di 3a Categoria disputata dalla società di appartenenza nella giornata immediatamente successiva al provvedimento di squalifica. Il calciatore Luzzi non ha partecipato neppure alla successiva gara di campionato del 15 dicembre 2001 (Tre Colli Ancona/Bagnolo). Tre le due società la Commissione Disciplinare non si è pronunciata espressamente al riguardo è controverso se la squalifica possa dirsi scontata in relazione alla mancata partecipazione dei tre calciatori alla gara dell’8 dicembre 2001 atteso che tale gara è stata disputata con la squadra “cadetta” del Falconara F.C.. Ciò in quanto, secondo la tesi negativa verosimilmente fatta propria dalla Commissione Disciplinare la gara giocata contro una squadra “cadetta” non consegue “un risultato valido agli effetti della classifica”. Rileva la C.A.F. che la gara in questione, in quanto gara di campionato del Campionato di 3a Categoria organizzato dal Comitato Regionale Marche è comunque una gara ufficiale, anche se la squadra cd. cadetta non concorre alla classifica finale del campionato. La mancata partecipazione a siffatta gara deve quindi scomputarsi dalle giornate di squalifica irrogate ad un calciatore. Nella specie, i calciatori Cerioni, Scipione e Luzzi avevano scontato una giornata di squalifica, non partecipando alla gara con il Falconara G.S. (e il Luzzi la seconda giornata di squalifica non partecipando all’incontro con l’A.S. Bagnolo). I tre calciatori, pertanto, erano in posizione regolare nella gara disputata con la Polisportiva Candia Baraccola Aspio. L’appello della A.S. Tre Colli Ancona va dunque accolto e, per l’effetto, va ripristinato il risultato conseguito sul campo nella gara in questione e devono annullarsi le altre sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare alla società appellante. La tassa di reclamo va restituita all’appellante. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. Tre Colli di Ancona, annulla l’impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 1 – 0 acquisito in campo nella suindicata gara Dispone restituirsi la relativa tassa.
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