F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.4 4 – APPELLO DELL’E.U.S. VILLANOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FONTANAROSA/ VILLANOVA DEL 16.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 77 del 18.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.4
4 - APPELLO DELL’E.U.S. VILLANOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FONTANAROSA/ VILLANOVA DEL 16.3.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 77 del 18.4.2002)
L’E.U.S. Villanova ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 77 del 18 aprile 2002 con la quale, in accoglimento del ricorso della società Fontanarosa, veniva decretata la sconfitta per 0-2 a carico della società Villanova nella gara Fontanarosa/Villanova del 16.3.2002 per partecipazione irregolare del calciatore Ciccone Michele espulso dal campo per doppia ammonizione nella precedente gara del 10.3.2002. Sostiene la reclamante che il Ciccone non fu espulso dal campo, bensì soltanto ammonito e che nel comunicato n. 69 del 14.3.2002, veniva conseguentemente segnalata a carico dello stesso Ciccone l’ammonizione con diffida, mentre l’“errata corrige” recante la comunicazione della squalifica, veniva pubblicata solo sul C.U. n. 77 del 18.4.2002. Rileva questa Commissione d’Appello che dagli atti di gara (referto arbitrale e successive integrazioni) risulta chiaramente che il calciatore Ciccone era stato ammonito due volte e quindi espulso dal campo nella gara del 10.3.2002 e di conseguenza non poteva prendere parte alla successiva partita del 16 marzo. Deve ritenersi ininfluente l’omessa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della squalifica essendo essa l’automatica conseguenza dell’espulsione dal campo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dell’E.U.S. Villanova di Villanova del Battista (Avellino) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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