F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.6 6 – APPELLO DEL SIG. BELLANDI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 37 del 18.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.6
6 - APPELLO DEL SIG. BELLANDI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 37 del 18.4.2002)
Il reclamante, già Vice Presidente della A.S. Porcarimontecarlo e attualmente Consigliere del G.S. Orentano Calcio, si era già visto infliggere dalla competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 18 del 29 novembre 2001), è sempre su deferimento del Procuratore Federale, la sanzione dell’inibizione per anni uno alla luce del compimento di pratiche illecite inerenti al trasferimento di calciatori (in particolare liste di trasferimento firmate in bianco). Con la medesima pronunzia il menzionato Organo giudicante, essendo emersi nel corso del procedimento ulteriori elementi di responsabilità, rimetteva gli atti alla Procura Federale, conformemente peraltro a quanto richiesto dal rappresentante dell’Organo requirente. Con atto del 7 febbraio 2002, il Procuratore Federale, prendendo nuovamente spunto dagli atti di indagine inerenti al trasferimento di alcuni calciatori dalla Porcarimontecarlo ad altre società, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, tra gli altri, il Bellandi, per vederlo rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 95, comma 5, delle N.O.I.F. e 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per aver proceduto al trasferimento di calciatori previo pagamento di una somma di denaro, in virtù di pattuizioni non contenute nelle liste di trasferimento in atti. L’attuale appellante veniva, altresì, deferito per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., ma questa volta con riferimento all’art. 27, comma 2, dello Statuto F.I.G.C., avendo presentato nel gennaio 2001 denuncia-querela nei confronti del Presidente della società di appartenenza (A. Montini), senza ottenere la necessaria autorizzazione dagli organi federali competenti. La Commissione Disciplnare, con la decisione impugnata, alla stregua della reiterata serie di violazioni delle richiamate norme federali, riteneva di dover infliggere a carico del Bellandi l’ulteriore periodo di inibizione per anni 2 e mesi 6 a decorrere dalla scadenza del precedente periodo di inibizione, ritenendo, invece, di non dover procedere relativamente alla querela proposta nei confronti del Montini, non essendo quest’ultimo, all’epoca dei fatti, tesserato. Con il reclamo in trattazione il Bellandi, pur dimostrandosi consapevole delle violazioni integrate, ha chiesto essenzialmente la sostanziosa riduzione della sanzione inflitta, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti accaduti, peraltro rispondenti ad una prassi consolidata, seppur vietata. La richiesta del reclamante merita, in effetti, parziale accoglimento. Pur in ossequio, infatti, ad una apprezzabile finalità di deterrenza nei confronti dell’afferrnarsi delle prassi illecite in argomento, che si traducono in particolare nella conclusione di pattuizioni non consentite, con risvolti di ordine economico, nella fase di trasferimento di calciatori non professionisti, occorre evidenziare come, nel caso di specie, la pena complessivamente inflitta appaia esageratamente afflittiva. Non può non tenersi conto, in tal senso, che al medesimo soggetto incolpato era già stata irrogata la pena inibitoria per anni uno, in relazione a fattispecie violative comunque connesse, anche se non perfettamente coincidenti. Ritiene, in definitiva, equo la scrivente Commissione d’Appello che al reclamante Bellandi Roberto venga inflitta la sanzione dell’ulteriore inibizione per anni uno e mesi sei, a decorrere dalla scadenza del precedente periodo di inibizione. In tati termini la C.A.F. accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Sig. Bellandi Roberto riduce ad anni 1 e mesi 6 l’inibizione già inflitta al reclamante dai primi giudici. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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