F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.7 7 – APPELLO DELL’U.S. SCAFATI FUTURA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAFATI FUTURA CALCIO/AEQUA DEL 20.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 85 del 9.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.7 7 - APPELLO DELL’U.S. SCAFATI FUTURA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAFATI FUTURA CALCIO/AEQUA DEL 20.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 85 del 9.5.2002) La U.S.C. Aequa proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania in relazione alla gara Scafati Futura Calcio/Aequa disputata per il Campionato di 1a Categoria, Girone “F”, il 20 aprile 2002 e terminata con il risultato di 1-1. La reclamante deduceva che alla predetta gara l’U.S. Scafati Futura Calcio aveva fatto partecipare il calciatore De Felice Pasquale in posizione irregolare. Il predetto calciatore, secondo la reclamante aveva partecipato prima alla gara con il Pagani e successivamente alla gara con essa reclamante ancorché fosse stato squalificato per una giornata di gara per recidività in ammonizioni come da Comunicato Ufficiale n. 75 dell’11 aprile 2002 e non avesse scontato la squalifica. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 9 maggio 2002, ritenuta la fondatezza del reclamo, irrogava alla U.S. Scafati Futura Calcio la punizione sportiva della perdita della predetta gara con il punteggio di 0-2. L’U.S. Scafati Futura Calcio propone appello avverso tale decisione sostenendone la erroneità. L’appello deve essere accolto. Il calciatore De Felice è stato squalificato a seguito della quarta amonizione irrogatagli nell’ultima giornata dl campionato di Attività Mista disputata l’8 aprile 2002 (Scafati Futura/Scafatese Calcio). La squalifica derivatagli da tale ammonizione, pertanto, è riportata e deve essere scontata nel Campionato di Attività Mista della successiva stagione 2002- 2003, ai sensi dell’art. 17, commi 4 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali disposizioni, “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nelle quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento” (comma 4) e “le sanzioni della squalifica o della inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate,devono essere scontate, anche per il solo residuo nella stagione o nelle stagioni successive” (comma 6). Le sanzioni che non sono scontate nella stagione in corso, perché irrogate nell’ultima gara di campionato, in via generale devono essere scontate nella stessa competizione della stagione successiva (se il calciatore rimane nella stessa squadra e se questa partecipa allo stesso campionato). Il calciatore De Felice, pertanto, poteva partecipare a gare di altre squadre della stessa società partecipanti a competizioni diverse dal Campionato di Attività Mista ed era, quindi, in posizione regolare nella gara disputata dalla U.S. Scafati Futura Calcio per Campionato di 1a Categoria il 20 aprile 2002. L’appello della U.S. Scafati Futura Calcio, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo nella gara Scafati Futura Calcio/Aequa. La tassa di reclamo va restituita all’appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dell’U.S. Scafati Futura Calcio di Scafati (Salerno), annulla l’impugnata delibera ripristinando, altresì,il risultato di 1 - 1 acquisito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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