F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.8 8 – APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MANNI ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 217/C del 18.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 30/05/2002 n.8
8 - APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MANNI ALESSANDRO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 217/C del 18.5.2002)
Il F.C. Sporting Benevento ha presentato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Comunicato Ufficiale n. 217/C del 22 maggio 2002, relativa alla squalifica per due giornate inflitta al calciatore Manni Alessandro. Si sostiene nel ricorso che il clima fortemente provocatorio tenuto dal pubblico determinava la reazione del Manni che rivolgeva frasi offensive dapprima allo stesso pubblico e poi ad un “collaboratore” della società ospitante intervenuto direttamente durante l’effettuazione di un calcio d’angolo; in conseguenza si chiede l’annullamento della sanzione inflitta o quanto meno una congrua riduzione. Si tratta, a parere di questa Commissione, di una motivazione del tutto generica e comunque attinente esclusivamente al fatto oggetto del giudizio, onde il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, n. 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dal F.C. Sporting Benevento di Benevento e dispone incamerarsi la tassa versata.
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