F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 10/06/2002 n. 7 7 – APPELLO DELL’A.S. CECCANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2002, INFLITTA AL SIG. PICCIRILLI LUIGI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 46 del 3.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 10/06/2002 n. 7
7 - APPELLO DELL’A.S. CECCANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2002, INFLITTA AL SIG. PICCIRILLI LUIGI
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 3.5.2002)
Il Giudice Sportivo di 1° Grado, letti gli atti ufficiali della gara Ceccano/Romulea, disputata il 10 febbraio 2002 per il Campionato Regionale Allievi, Girone B, irrogava al massaggiatore dell’A.S. Ceccano, Sig. Luigi Piccirilli, la sanzione dell’inibizione fino all’1 marzo 2002. Il Sig. Piccirilli, al 28° del secondo tempo, veniva allontanato dal terreno di gioco, perché a causa di scorrettezze tra due calciatori delle opposte squadre, mentre i dirigenti insieme al direttore di gara cercavano di dirimere la lite, entrava in campo e spingeva con violenza un calciatore della squadra avversaria (Com. Uff. n. 35 del 3 giugno 2002). Avverso tale provvedimento reclamava al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica l’A.S. Ceccano e l’organo adito, riconsiderata l’intera vicenda, disponeva la riduzione dell’inibizione contenendola al 31 dicembre 2002 (Com. Uff. n. 46 del 3 maggio 2002). Propone appello l’A.S. Ceccano che chiede una ulteriore riduzione della sanzione. L’attuale impugnazione è però inammissibile ai sensi dell’art. 40 comma 7 lett. d/d1 C.G.S.. Tale norma dispone che per la disciplina sportiva nell’attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica è ammesso reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari o dai Giudici Sportivi di 2° Grado soltanto quando riguardino squalifiche per tesserati od inibizioni per dirigenti che vadano oltre i dodici mesi. Nel caso in esame, la squalifica irrogata al suddetto massaggiatore è inferiore al limite su riferito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 comma 7 d/d1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Ceccano di Ceccano (Frosinone) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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