F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 10/06/2002 n. 10 10 – APPELLO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/PESCARA DEL 26.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 240/C del 5.6.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 10/06/2002 n. 10 10 - APPELLO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/PESCARA DEL 26.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 240/C del 5.6.2002) Nel Comunicato Ufficiale n. 225/C, del 27 maggio 2002, emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, veniva pubblicato il risultato della gara Catania/Pescara, del 25.5.2002, conclusasi 1-0 per il Catania. Avverso tale risultato, così come reso ufficiale dal Giudice Sportivo, il Pescara Calcio ha proposto reclamo, denunciando un errore arbitrale e chiedendo la ripetizione dell’incontro, previa sospensione delle gare di play-off del suddetto girone. La Commissione Disciplinare dichiarava inammissibile il reclamo per la sua tardiva presentazione. Avverso tale decisione il Pescara Calcio ha proposto appello a questa Commissione chiedendo: 1) l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, per un nuovo esame nel merito, anche per difetto di motivazione e per violazione delle norme sul contraddittorio; 2) la decisione del reclamo nel merito, anche disponendo attività istruttorie. L’appello non può essere accolto. La società appellante sostiene di non essersi voluta “avvalere della procedura “abbreviata” prevista dalla delibera, assunta dal Presidente Federale in data 6.5.2002 e pubblicata, in pari data, nel Comunicato Ufficiale n. 155/C 2002 della Lega Professionisti Serie C, che, tra l’altro, prevede che gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare (per la fase dei play-out dei Campionati di Serie C 2001-2002) devono pervenire entro le ore tredici del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, recante i provvedimenti del Giudice Sportivo (nel caso in esame, il reclamo proposto dal Pescara è pervenuto il 29.5.2002, giorno successivo a quello di scadenza) avendo, anzi, sempre fatto specifico riferimento alla procedura “ordinaria”. Il rilevo non ha pregio in quanto, il Presidente Federale, con la predetta delibera, ha introdotto la procedura indicata nel Com. Uff. n. 155/C del 6.5.2002 della Lega Professionisti Serie C, alla quale ha fatto correttamente riferimento la Commissione Disciplinare, escludendo, implicitamente, la possibilità di fare ricorso alla procedura ordinaria, non compatibile con la speditezza delle decisioni, funzionali allo svolgimento dei play-off e dei play-out, come si evince dal tenore letterale e logico della ricordata delibera. Ne consegue che ha procedura odinaria non può essere ritenuta “sussidiaria e alternativa” rispetto a quella introdotta con la delibera del Presidente Federale. Solo per completezza espositiva va aggiunto che nessun rilievo ha il giorno della settimana fissato per la discussione del procedimento e il fatto che “nelle ventiquattro ore successive alla trattazione è stato emesso soltanto il dispositivo” riservando al prosieguo le motivazioni”. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Pescara Calcio di Pescara ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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