F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 24/06/2002 n. 3 3 – APPELLO DEL C.F. VIPITENO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITÀ – EX ART 111 N.O.I.F., – PER CAMBIO DI RESIDENZA, AL CALCIATORE WILLEIT HANNES DA ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff n 15/D –Riunione del 24.1.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 24/06/2002 n. 3
3 - APPELLO DEL C.F. VIPITENO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITÀ - EX ART 111 N.O.I.F., - PER CAMBIO DI RESIDENZA, AL CALCIATORE WILLEIT HANNES DA ESSA RECLAMANTE
(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff n 15/D –Riunione del 24.1.2002)
Con il provvedimento impugnato, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 44, comma 6, Nuovo C.G.S. la Commissione Tesseramenti ha accolto la richiesta di svincolo d’autorità presentata, in data 24 settembre 2001, da parte del calciatore Willeit Hannes, nato a Vipiteno il 9 novembre 1974, con relativo annullamento del tesseramento presso la società attualmente reclamante, per aver il medesimo preso la cittadinanza austriaca dal 22 settembre 1996 ed essersi trasferito, ivi prendendo la relativa residenza, ad Innsbruck (Austria) dal 14 luglio 2000. La Commissione Tesseramenti ha giudicato fondata la richiesta, che dunque ha accolto, ricorrendo, allo stato degli atti versati in giudizio, i requisiti derivanti dal combinato disposto dagli artt. 40, comma 6 e 111 delle N.O.I.F, atteso che il calciatore, oltre al cambio di cittadinanza, aveva comunque trasferito la propria residenza, quale risultava all’atto del tesseramento (Provincia di Bolzano), stabilendosi in Comune di altra Nazione e comunque in circoscrizione territoriale non limitrofa (Innsbruck). ed essendo comunque decorso più di un anno dall’avvenuto cambio di residenza. Con il reclamo in epigrafe, proposto ritualmente nei termini decorrenti dalla ricezione delle motivazioni relative alla delibera impugnata, ai sensi dell’art. 44. commi 5 e 6, Nuovo C.G.S. l’intestata società, che nulla aveva controdedotto ai tempi della richiesta di svincolo di autorità, lamenta il fatto che il calciatore svincolato abbia omesso di dichiarare di essere anche, come lo è sempre stato, cittadino italiano e che il medesimo, nonostante il provvedimento di svincolo, già il 17 marzo 2002 era nuovamente in campo per disputare una partita di campionato con una società italiana (Wiesen), dove aveva temporaneamente militato nella stagione precedente, oltretutto limitrofa a quella ricorrente in appello e disputante il campionato della medesima categoria. Di qui, sempre ad avviso della società Vipiteno può evincersi chiaramente l’inganno perpetrato, già dalla stagione 2000/2001, ai danni della medesima società reclamante, oltre che degli organi federali, in quanto non appena ottenuto ciò che gli interessava, cioè lo svincolo per cambio di residenza, il calciatore in argomento ha immediatamente ripristinato la sua posizione originaria di residenza in Italia, essendo rimasto anche cittadino italiano. Il calciatore, con lettera del 25 maggio 2002 segnalava a questo Organo di Giustizia la pendenza dei termini processuali per le proprie deduzioni in ordine alla vertenza di nuovo tesseramento - presso, questa volta la società S.V. Wiesen - pendente dinanzi alla Commissione Tesseramenti. Questa Commissione d’Appello, con ordinanza assunta nella riunione del 30 maggio 2002 (Com. Uff. n. 36/C del 30.05.2002), ha dapprima rinviato a nuovo ruolo il reclamo proposto dal C.F. Vipiteno. In esito, poi alla riunione del 24 giugno 2002, la presente Commissione ha ritenuto che sussistano i requisiti per cui il reclamo possa essere trattenuto in decisione, atteso che l’attuale vertenza, per come instaurata dalla società deducente, risulta autonoma dai profili attinenti al secondo tesseramento in contestazione (quello presso la Wiesen), per i quali si dispiegherà separato procedimento, se del caso, nel suo doppio grado di giudizio. A tal riguardo corre l’obbligo di evidenziare che anche la lamentata elusione delle norme federali rileva ai fini del secondo tesseramento e perciò, nell’eventualità, andrà trattata nella pertinente sede. Quanto alla controversia in oggetto, il reclamo della Vipiteno non può essere favorevolmente definito. Non può essere messo in discussione, infatti, agli stretti fini della presente vertenza, che sussistevano i requisiti per adottare pronunzia di svincolo d’autorità per cambiamento di residenza, di cui all’art. 111 N.O.I.F..In tal senso, non può revocarsi in dubbio che il cambio di residenza d sia stato, oltre un anno prima dalla richiesta di svincolo, e che il Comune di destinazione (Innsbruck) sia collocato in Provincia non limitrofa (anche se territorialmente contigua, ma nondimeno appartenente ad altra Nazione). Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello non può sfuggire alla reiezione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal C.F. Vipiteno di Vipiteno (Bolzano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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