F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 24/06/2002 n. 7 7-APPELLO DELL’A.S. VILLANOVA PETRONIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE AMATO VITTORIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 45 del 23.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 24/06/2002 n. 7
7-APPELLO DELL’A.S. VILLANOVA PETRONIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE AMATO VITTORIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 45 del 23.5.2002)
Con atto spedito il 31 maggio 2002 l’Associazione Sportiva Villanova proponeva appello avverso la decisone della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Emilia - Romagna relativa alla gara S.Antonio/Villanova del 20.04.2002, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 45 del 23 maggio 2002. Osserva preliminarmente la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art 32 n. 2 C.G.S.. Il reclamo infatti è stato proposto senza il rispetto dei sette giorni successivi alla data della pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si intende impugnare fissata appunto dall’ art. 32 n. 2 C.G.S a pena di inammissibilità. Per questi motivi la CAF, dichiara inammissibile ai sensi dell’art 33 n. 2. C.G.S. l’appello come innanzi proposto dall’A.. Villanova Petroniano di Villanova (Bologna) e dispone incamerarsi la tassa versata
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