F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n. 1,2 1 – APPELLO DELL’U.S. GROSSETO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA TODI/GROSSETO DEL 28.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 231 del 14.6.2001) 2 – APPELLO DELL’ALLENATORE MAGRINI LAMBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 231 del 14.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n. 1,2 1 - APPELLO DELL’U.S. GROSSETO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA TODI/GROSSETO DEL 28.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 231 del 14.6.2001) 2 - APPELLO DELL’ALLENATORE MAGRINI LAMBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 231 del 14.6.2001) Il giorno 29 aprile 2001 si disputava a Todi la gara tra la squadra locale e il Grosseto, valida per il Campionato Nazionale Dilettanti, che si concludeva con il punteggio di 1-1.Sulla base delle risultanze degli atti ufficiali il competente Giudice Sportivo infliggeva alla U.S. Grosseto F.C. l’ammenda di L. 5.000.000 con diffida e ai tesserati di quella società Ranucci Angelo Antonio (dirigente) l’inibizione fino al 31 dicembre 2001, Magrini Lamberto (allenatore) la squalifica fino al 31 dicembre 2002, Mkondya Obin (calciatore) la squalifica per 5 gare effettive. Investita dai ricorsi proposti tanto dalla società che dal Magrini la Commissione Disciplinare riduceva la squalifica dell’allenatore al 30 giugno 2002, mentre confermava le altre punizioni. Contro la delibera hanno avanzato appello la Società e il Magrini. La prima invoca la riduzione di tutte le sanzioni, mentre l’allenatore insiste nel proclamare la sua assoluta estraneità alle azioni contestategli e chiede, previo accertamento dei fatti da parte dell’Ufficio Indagini, di essere prosciolto da ogni colpazione; solo in subordine conclude per l'ulteriore riduzione della squalifica. In via preliminare è stata disposta la riunione dei due reclami tra loro connessi. Tanto premesso, la C.A.F. osserva che i gravami sono infondati. Per quel che riguarda il Magrini rileva il Collegio che non può essere investito l’Ufficio Indagini in quanto gli atti ufficiali, esaminati nella loro interezza (rapporti dell’arbitro e del Commissario di campo, oltre i successivi supplementi), forniscono un quadro completo e univoco dell’aggressione posta in essere dall’allenatore. Questi, secondo il referto arbitrale, “prima colpiva un dirigente del Todi... provocandogli una ferita al sopracciglio sinistro con copiosa fuoriuscita di sangue, poi colpiva con un calcio ai testicoli il n. 7 del Todi”; in sede di supplemento l’arbitro ribadiva di avere “avuto modo di vedere l’allenatore del Grosseto colpire un dirigente del Todi... provocandogli una ferita al sopracciglio sinistro con notevole perdita di sangue. Lo stesso allenatore colpiva subito dopo un calcio ai testicoli un giocatore del Todi”. Altrettanto chiaro sul punto è il referto del Commissario di campo, il quale testualmente scrive “ho potuto nitidamente notare che l’allenatore del Grosseto colpiva ripetutamente i calciatori avversari e un dirigente con calci e pugni” e nel supplemento successivamente fornito ribadisce di avere “visto con chiarezza... l’allenatore del Grosseto colpire ripetutamente con pugni prima e calci poi un dirigente del Todi che subiva danni alla persona con notevole fuoriuscita di sangue”. Nessun dubbio può quindi sussistere sulla individuazione del Magrini quale autore dell’aggressione contro gli avversari. L’entità della squalifica, già generosamente ridotta dalla Commissione Disciplinare, appare del tutto congrua rispetto alla gravità del comportamento tenuto dall’allenatore. Come si è detto il reclamo della Società investe anche le altre sanzioni, delle quali si chiede, in modo del tutto generico, la riduzione. Ritiene quindi il Collegio di fare propria sul punto la motivazione dei primi giudici, i quali non hanno ravvisato motivi per diminuire le punizioni stabilite dal Giudice Sportivo. Le tasse reclamo vanno incamerate. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’U.S. Grosseto di Grosseto e dall’allenatore Magrini Lamberto, li respinge ed ordina incamerarsi le tasse versate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it