F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n.12 12 – APPELLO DEL SIG. ZANONI ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2001 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 292/C del 4.7.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n.12
12 - APPELLO DEL SIG. ZANONI ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2001 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 292/C del 4.7.2001)
Nell’interesse dell’Amministratore delegato dello Spezia Calcio, Angelo Zanoli, e della società è stato proposto dal difensore appello a questa Commissione, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, che infliggeva al medesimo la inibizione fino al 30.9.2001 e alla società l’ammenda di L. 3.000.000, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. (Comunicato Ufficiale n. 292/C del 4 luglio 2001). L’appello è inammissibile, in quanto sottoscritto da soggetto non rientrante fra quelli legittimati dalle Carte Federali. La Procura rilasciata in calce dallo Zanoli conferisce al difensore la rappresentanza ma non la legittimazione. Va incamerata la relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, perché sottoscritto da persona non legittimata, l’appello come sopra proposto a nome del Sig. Zanoli Angelo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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