F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n. 3 3 – APPELLO DEL CALCIATORE MANDALARI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 239 del 22.6.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n. 3
3 - APPELLO DEL CALCIATORE MANDALARI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 239 del 22.6.2001)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale sanzionava con la squalifica fino al 24 maggio 2006 il calciatore Mandalari Pasquale dell’A.S. Siderno per avere, al termine della gara Siderno/Panormus del 23 maggio 2001, aggredito un avversario colpendolo da tergo con un violento calcio alla schiena e successivamente infierendo su di lui, che si trovava a terra, con violenti calci alla testa ed al viso, tanto da determinarne il trasporto in ospedale per accertamenti. La Commissione Disciplinare accoglieva il ricorso del Mandalari e riduceva la squalifica alla data del 30 giugno 2002. Il calciatore ha proposto appello fornendo una diversa versione di quanto accaduto e chiede che gli venga applicata una sanzione inferiore. Il gravame non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali (rapporti dell’arbitro, dell’assistente e dei due commissari di campo) emerge senza possibilità di equivoco che il Mandalari aggredì un calciatore avversario e lo colpì con calci, tanto da lasciarlo a terra sanguinante e bisognoso di cure. Le prospettazioni difensive non possono scalfire le risultanze degli atti ufficiali, assistiti, come è noto, da presunzione di attendibilità. La pena è stata già diminuita in modo consistente dalla Commissione Disciplinare e quindi non vi è motivo per una ulteriore riduzione. La tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal calciatore Mandalari Pasquale e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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