F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n. 4 4 – APPELLO DEL VARESE F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA COMO/VARESE DELL’11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 278/C del 13.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n. 4 4 - APPELLO DEL VARESE F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA COMO/VARESE DELL’11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 278/C del 13.6.2001) In occasione dell’incontro Como/Varese disputato per il Campionato di Serie C1 l’11 febbraio 2001, sostenitori della società Varese F.C. s.r.l. esponevano nella curva da loro occupata un bandiera recante la croce uncinata. A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C irrogava al Varese F.C. l'ammenda di Lire 20.000.000. Avverso tale decisione propone appello il Varese F.C. richiamando le deduzioni proposte in primo grado a conforto della richiesta della parziale riforma della pronuncia della Commissione Disciplinare con la riduzione dell’ammenda all’importo indicato dalla stessa Procura Federale nel precedente grado del giudizio. L’appello va parzialmente accolto ritenendo la C.A.F. che effettivamente la sanzione si rivela eccessiva, considerando, da un lato, la ridotta possibilità di un intervento della società appellante a porre in essere un’azione di prevenzione nei confronti dei propri sostenitori, in quanto la gara si è disputata in campo avverso, dall’altro la considerazione della categoria alla quale la società Varese F.C. appartiene. Ritiene, in conclusione, che l‘ammenda possa essere contenuta nella misura di L. 10.000.000. La tassa di reclamo va restituita all’appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Varese F.C. di Varese, riduce la sanzione dell’ammenda già inflitta dai primi giudici a L.10.000.000. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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