F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n.7 7 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL BOLOGNA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DEL’AMMENDA DI L. 20.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/ROMA DELL’11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 510 del 29.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n.7 7 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL BOLOGNA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DEL’AMMENDA DI L. 20.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/ROMA DELL’11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 510 del 29.6.2001) A seguito di deferimento del Procuratore Federale in merito a quanto verificatosi nel corso della gara Bologna/Roma dell’11 febbraio 2001 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti con delibera assunta il 20 marzo successivo sanzionava la Soc. Bologna con l’ammenda di L. 20.000.000 per avere suoi sostenitori indirizzato un breve coro di discriminazione razziale al calciatore Emerson della Roma. Divenuta definitiva tale decisione, la Soc. Bologna ne ha chiesto l’“annullamento per revocazione” ai sensi dell’art. 38 (rectius, 28) commi c), d), e) in forza di dichiarazione rilasciata dal calciatore Emerson, secondo cui i fischi indirizzatigli durante l’incontro sarebbero stati da lui percepiti quale manifestazione di dissenso per il comportamento falloso tenuto e non già in segno di discriminazione razziale. Rileva la C.A.F. che il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Come noto, per il disposto dell’art. 28 n. 3 C.G.S. la procedura di revocazione è caratterizzata da una fase prioritaria, definita “rescindente”, finalizzata ad accertare che la fattispecie concreta oggetto della denuncia coincida con quella “legale”, cioè con una delle cinque ipotesi elencate nel n. 1 dello stesso articolo. Ciò premesso è facile rilevare che l’assunto della società ricorrente non integra alcuno di quei casi. In primo luogo va esclusa l’ipotesi della lettera c), non essendo stata neppure prospettata la ricorrenza di forza maggiore o fatto altrui quali eventi impeditivi della presentazione di documenti. Non sussistono neppure le altre ipotesi delle lettere d) ed e): non l’omesso esame di un fatto decisivo (per il che ci si deve riferire a un fatto determinante obiettivamente ignorato al momento del giudizio), non la sopravvenienza di fatti nuovi, che non possono identificarsi nella dichiarazione prodotta, infine neppure nell’errore di fatto, che per dare luogo alla revocazione della decisione deve concretarsi nella falsa rappresentazione della realtà risultante dagli atti di causa. Dall’accertata inammissibilità del ricorso discende l’ordine di incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal Bologna F.C. di Bologna ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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