F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n. 8 8 – APPELLO DEL CALCIATORE VARGIU MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 92, COMMA 2, E 33 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 510 del 29.6.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 27/07/2001 n. 8
8 - APPELLO DEL CALCIATORE VARGIU MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 92, COMMA 2, E 33 DELLE N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 510 del 29.6.2001)
A seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 510 del 20 giugno 2001, infliggeva al calciatore Mauro Vargiu la squalifica di quattro mesi, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 92, comma 2 e 33 N.O.I.F..Rilevava la Commissione Disciplinare che il Vargiu, tesserato per la società Cagliari quale “calciatore giovane di serie”, stipulando con società estera un contratto professionistico e non presentandosi poi a rispondere alla convocazione del Cagliari, avesse violato l’obbligo di lealtà e correttezza incombente su tutti i tesserati, posto che il suo diritto, quale calciatore ultrasedicenne, di stipulare un contratto professionisti doveva armonizzarsi con quello del Cagliari di essere la prima controparte. Il Vargiu impugnava tale delibera dinanzi a questa Commissione d’Appello, sostenendo che il vincolo configurato dalla Commissione Disciplinare non poteva oltrepassare quello di una proposta di contratto da parte della società per la quale era in vigore il tesseramento quale giovane di serie, restando poi in facoltà di quest’ultimo di orientarsi diversamente. Discutibile appariva, altresì, l’affermata giurisdizione degli organi di disciplina italiani, posto che la denuncia del Cagliari era pervenuta quando già il Vargiu era tesserato all’estero. E questo aveva giustificato anche la sua mancata ottemperanza alla convocazione della società di origine. In conclusione, non sussisteva alcuna violazione dell’art. 1 C.G.S. e, comunque, la sanzione inflitta appariva eccessiva. L’appello è infondato. La decisione impugnata ha, anzitutto, correttamente, affermato la giurisdizione della Giustizia sportiva italiana, posto che i fatti “sub judice” avvennero quando il Vargiu era un tesserato della F.I.G.C.. Corretta è, altresì, l’esegesi dell’art. 33 N.O.I.F., il quale istituisce una situazione di reciprocità fra il calciatore “giovane di serie“ e società di appartenenza, nel senso di prevedere per l’uno il diritto alla stipula di un contratto professionistico al compimento del 19° anno di età e, per l’altra, il diritto di contrattizzarlo nell’ultimo mese antecedente il compimento del diciannovesimo anno di età. Il sistema si armonizza, nel senso che il calciatore non può, prima che si estingua la facoltà di tesserarlo quale professionista della società di appartenenza, tesserarsi con altra società. In tale violazione è incorso il Vargiu, che dunque ne è responsabile. Congrua appare la sanzione, sia in rapporto alla gravità del fatto (cui si è sommata la mancata presentazione alla convocazione del Cagliari in una delle due circostanze ritenute da addebitare) sia alla incidenza della punizione in un periodo di limitata attività agonistica. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Vargiu Mario e dispone incamerarsi la tassa versata.
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